Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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1 Linee generali dell’avamprogetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Impedimento degli ostacoli tecnici al commercio per i prodotti da costruzione

In generale

Da quando nel 1992 è stata respinta la ratifica dell’accordo SEE, la Confederazione si impegna ad armonizzare le proprie prescrizioni tecniche con il diritto internazionale, in particolare con quello europeo. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche si tratta di regole vincolanti, la cui osservanza costituisce la premessa affinché i prodotti possano essere offerti sul mercato, immessi in commercio, messi a disposizione, utilizzati o smaltiti. Le prescrizioni tecniche possono prevedere in particolare determinati requisiti riguardanti la fabbricazione, la prestazione del prodotto, le dimostrazioni o prove di conformità, la marcatura del prodotto o i componenti. Per gli operatori economici interessati, le prescrizioni tecniche possono rappresentare un ostacolo al commercio, se, ad esempio, il fabbricante di un prodotto da costruzione adempie i requisiti del prodotto per un mercato, ma le disposizioni tecniche nella destinazione d’esportazione prevedono altri requisiti o se questa destinazione applica diversamente gli stessi requisiti o non riconosce le procedure di controllo, le procedure tecniche di valutazione della prestazione o le procedure di autorizzazione e quindi i relativi documenti giustificativi del Paese di fabbricazione. Bisogna evitare inutili ostacoli al commercio, in quanto non gravano soltanto gli operatori economici interessati, che sono impediti nelle loro operazioni commerciali o la cui scelta dei prodotti viene limitata, bensì l’intera economia svizzera1.

Prima che la legge federale concernente i prodotti da costruzione (LProdC) entrasse in vigore con effetto al 1° gennaio 2001, l’ordinamento giuridico svizzero non era più compatibile con la previgente direttiva europea sui prodotti da costruzione a seguito di numerose singole regolamentazioni presenti a livello cantonale e federale. Le procedure di controllo e di valutazione della conformità per i prodotti da costruzione erano disciplinate in differenti modi per cui un fabbricante svizzero, che intendeva esportare i suoi prodotti anche nell’Unione europea, doveva spesso prendere in considerazione prove doppie, onerose sotto il profilo finanziario. Gli ostacoli tecnici al commercio dovuti a prescrizioni tecniche differenti, possono pertanto essere eliminati ed evitati nella misura in cui la Svizzera armonizza le proprie prescrizioni settoriali in base alle prescrizioni tecniche dei suoi principali partner commerciali (art. 4 cpv. 2 LOTC)2.

Armonizzazione autonoma

Nel settore dei prodotti da costruzione, gli Stati del SEE (UE e AELS) sono di gran lunga i più importanti partner commerciali della Svizzera. Nel 2011 sono stati importati in Svizzera prodotti da costruzione dal SEE per un valore 4,6 miliardi di franchi, mentre il valore dei prodotti esportati dalla Svizzera verso lo stesso SEE

1 Per maggiori dettagli: messaggio del 25 giugno 2008 concernente la revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, n. 1.1.1 segg., FF 2008, pag. 6385 segg.

2 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, RS 946.51