Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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zione e l’uso dei prodotti da costruzione»9. I prodotti da costruzione rappresentano da molti punti di vista un caso particolare, del quale la legislazione a livello europeo tiene ora conto. Quindi, il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione segue soltanto con notevoli restrizioni anche i criteri del nuovo quadro normativo (new legal framework), il quale mira a instaurare una regolamentazione orizzontale per la commercializzazione dei prodotti nel mercato interno10. Il nuovo regolamento tiene senz’altro conto, nelle proprie disposizioni, di questo nuovo quadro normativo11, ma se ne discosta consapevolmente in aspetti essenziali.

Il regolamento sui prodotti da costruzione disciplina un settore di prodotti particolare, che rispetto ad altri settori presenta numerose specificità. Esso persegue nondimeno le stesse finalità della previgente direttiva, la quale mirava a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio nel settore dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno12. Il nuovo regolamento è ora inteso a semplificare e chiarire la normativa e a migliorare la trasparenza e l’efficacia dei provvedimenti in atto13.

Benché l’obiettivo rimanga l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio, il regolamento sui prodotti da costruzione persegue questo scopo basandosi su un concetto diverso rispetto alla previgente direttiva. Il nuovo concetto mira ad armonizzare le informazioni sulle prestazioni del prodotto, uniformando metodi, procedure e altri strumenti per la descrizione e la valutazione delle caratteristiche del prodotto da costruzione14. Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione in cui descrive la prestazione del prodotto15. La categoria dell’idoneità dei prodotti da costruzione, contemplata dalla previgente direttiva, viene tuttavia abbandonata. Secondo il nuovo regolamento, il giudizio sull’idoneità di un prodotto all’impiego previsto è affidato di principio al solo utilizzatore.

Dichiarazione di prestazione

La chiave per comprendere il nuovo concetto di armonizzazione risiede nella funzione che tale concetto attribuisce alla conformità. Secondo le disposizioni previste dal new approach e dal nuovo quadro normativo, con il certificato di conformità allegato al prodotto il fabbricante si assume, come in seguito con la marcatura CE di

9 Motivazione della Commissione dell’UE concernente la proposta, trasmessa il

23 maggio 2008, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, COM(2008)

311 definitivo, pag. 2.

10 Il nuovo quadro normativo dell’UE per le norme applicabili al mercato interno comprende il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 30, il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21, e la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 82.

11 Considerazione 9 del regolamento (UE) n. 305/2011

12 Considerazione 6 del regolamento (UE) n. 305/2011

13 Considerazione 8 del regolamento (UE) n. 305/2011

14 Considerazione 10 del regolamento (UE) n. 305/2011

15 Art. 4 regolamento (UE) n. 305/2011