Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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un prodotto, la responsabilità della sua conformità a tutti i requisiti stabiliti dalle pertinenti prescrizioni di armonizzazione dell’UE per il prodotto in questione16. Nel redigere la dichiarazione di prestazione secondo il nuovo concetto introdotto dal regolamento sui prodotti da costruzione, il fabbricante si assume invece la responsabilità della conformità del prodotto a tale prestazione dichiarata17. Nella propria dichiarazione di prestazione, il fabbricante dichiara la resistenza al fuoco di una porta tagliafuoco con l’ausilio di una norma tecnica armonizzata. Il coefficiente di resistenza al fuoco che deve avere una porta non è prescritto dalla norma armonizzata, bensì dalla legislazione nazionale. Con la dichiarazione di prestazione il fabbricante garantisce tuttavia che la porta possiede effettivamente quel coefficiente.

«Approccio orientato alla prestazione» secondo il regolamento europeo sui prodotti da costruzione e la sicurezza dei prodotti

Adottando un «approccio orientato alla prestazione» per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, il legislatore europeo deroga volutamente al principio secondo cui per poter essere immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato dell’UE, i prodotti dei settori toccati dal new approach devono soddisfare i requisiti delle norme di armonizzazione dell’UE, comprese eventuali norme europee armonizzate («approccio descrittivo»). Invece, i requisiti che i prodotti da costruzione devono direttamente soddisfare rappresentano l’eccezione nel regolamento sui prodotti da costruzione, e non la regola. Tali requisiti assumono rilevanza allorquando un prodotto da costruzione deve rispettare un certo livello di soglia o corrispondere a un certo livello o a una certa classe di prestazione. Ai sensi del regolamento sui prodotti da costruzione, questo genere di requisiti presuppone sempre l’esistenza di una norma giuridicamente vincolante, stabilita a livello di Unione europea o di Stato membro18.

Tra gli elementi essenziali dell’«approccio orientato alla prestazione» vi è l’idea di non regolamentare o standardizzare i prodotti da costruzione in quanto tali, bensì i metodi e le procedure di valutazione e verifica della loro prestazione. «Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se si introdurranno specifiche tecniche armonizzate al fine di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione»19. In questo senso il regolamento sui prodotti da costruzione prevale, tanto come lex specialis quanto come lex posterior, sulle disposizioni della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti20 (direttiva relativa alla sicurezza dei prodotti). Questa struttura europea del diritto in materia di prodotti da costruzione deriva dal fatto che questi prodotti presentano la particolarità di essere prodotti intermedi. A causa di questa loro particolarità, non è possibile definire una «sicurezza» astratta di tali prodotti, avulsa dalla funzione che essi svolgono per l’opera di costruzione nella quale vengono incorporati. Pur essendo consapevole della direttiva relativa alla sicurezza dei prodotti, il legislatore europeo ha adottato volutamente un diverso approccio di armonizzazione nel settore dei prodotti da

16 Arg. ex art. 30 cpv. 3 regolamento (CE) n. 765/2008 sulla marcatura CE

17 Art. 4 cpv. 3 regolamento (UE) n. 305/2011

18 Considerazione 4 del regolamento (UE) n. 305/2011

19 Considerazione 10 del regolamento (UE) n. 305/2011

20 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU L 11 del 15 gennaio 2002, pag. 4 e segg. (direttiva sulla sicurezza dei prodotti).