Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

esportatori svizzeri che intendevano partecipare al mercato interno europeo dei prodotti da costruzione. Per la commercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell’UE, grazie al ARR ora è sufficiente una sola valutazione della conformità effettuata da un organo di valutazione della conformità riconosciuto. Non è dunque più necessaria una seconda valutazione della conformità. Inoltre, l’ARR offre la possibilità agli organi svizzeri di valutazione della conformità di posizionarsi su un mercato europeo per le prove, le certificazioni di prodotti e le certificazioni del controllo della produzione in fabbrica dei fabbricanti che devono essere eseguiti nel quadro delle procedure di valutazione della conformità. Infine, anche gli utilizzatori svizzeri di prodotti da costruzione (committenti, progettisti, imprenditori dei settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile nonché dei rami accessori dell’edilizia, ma anche privati che acquistano sul mercato delle costruzioni) beneficiano dell’apertura del mercato conseguita con l’ARR grazie a un notevole ampliamento dell’offerta di prodotti, a tempi di introduzione dei prodotti sul mercato più veloci e alla relativa concorrenza nel settore.

Nel mese di aprile del 2011 è entrato in vigore nell’Unione europea il regolamento sui prodotti da costruzione8 che sostituisce la direttiva sui prodotti da costruzione del 1989. Le prescrizioni tecniche per i prodotti da costruzione dell’UE subiscono pertanto cambiamenti, in quanto il regolamento sui prodotti da costruzione comporta alcune modifiche di fondo, anche sotto il profilo concettuale, nell’intero settore della commercializzazione di prodotti da costruzione sul mercato interno dell’UE e del SEE. Dato che nel settore dei prodotti da costruzione l’equivalenza delle prescrizioni tecniche della Svizzera si riferisce alla previgente direttiva europea sui prodotti da costruzione, al fine di mantenere l’equivalenza delle basi legali nell’ARR anche la legislazione svizzera in materia di prodotti da costruzione deve essere adeguata al nuovo regolamento. In questo modo, i vantaggi per l’economia nazionale svizzera del capitolo sui prodotti da costruzione dovranno essere conservati anche in futuro ed evitati nuovi ostacoli tecnici al commercio in questo settore.

1.1.2 Regolamento europeo sui prodotti da costruzione

In generale

Il 24 aprile 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento dell’UE sui prodotti da costruzione (regolamento (UE) n. 305/2011). Il regolamento sui prodotti da costruzione sostituisce la previgente direttiva europea sui prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE). Quando entrò in vigore nel 1989, già questa non era una tipica direttiva secondo il «nuovo approccio» (new approach). Le difficoltà di implementazione della direttiva legate alle specificità del settore di prodotti indussero la Commissione europea a proporre nel 2008 un nuovo regolamento sui prodotti da costruzione; nella proposta della Commissione si legge: «Il nuovo approccio non è la tecnica legislativa adatta per raggiungere l’obiettivo di garantire la libera circola-

8 Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE Consiglio, GU L 88 del 4 aprile 2011, pag. 5, regolamento sui prodotti da costruzione.