Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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ammontava a 1,3 miliardi di franchi. Rapportato al commercio complessivo di prodotti da costruzione con l’estero, le importazioni ammontavano circa al 96 per cento del volume commerciale, mentre le esportazioni hanno quasi raggiunto l’87 per cento. Per l’economia nazionale è quindi molto importante eliminare gli esistenti ostacoli tecnici al commercio con l’UE e impedire che se ne creino nuovi. Anche la LProdC e la pertinente ordinanza d’esecuzione (ordinanza sui prodotti da costruzione, OProdC3) perseguivano questo obiettivo. Con questi atti normativi settoriali, le prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera sono state adeguate per mezzo di un’armonizzazione autonoma alla previgente direttiva europea sui prodotti da costruzione4, applicata nel mercato interno europeo al fine di evitare incompatibilità tra le rispettive prescrizioni in materia di prodotti da costruzione.

La creazione di una legislazione svizzera di riferimento equivalente alla previgente direttiva europea sui prodotti da costruzione costituiva la premessa per l’integrazione del settore dei prodotti da costruzione nell’Accordo bilaterale con l’UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR)5. Nel quadro delle trattative sugli accordi settoriali tra la Svizzera e l’Unione europea6, negli anni Novanta l’UE non si era dichiarata disposta a includere il settore dei prodotti da costruzione nell’ARR quale accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, in quanto ritenuto troppo poco trasparente e troppo complesso. Alla fine degli anni Novanta il diritto svizzero in materia di prodotti da costruzione è stato quindi armonizzato in base al principio secondo cui la Confederazione disciplina nella LProdC e nell’OProdC l’immissione in commercio di prodotti da costruzione in Svizzera, mentre i Cantoni creano nel quadro del concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC)7 la base legale per regolamentare l’impiego di prodotti da costruzione e definire i requisiti per le opere di costruzione.

Accordo bilaterale con l’UE

Dopo l’entrata in vigore nel 2001 della LProdC e dell’OProdC e l’entrata in vigore nel 2003 del CIOTC, è stato possibile avviare le trattative con l’UE per l’aggiunta di un nuovo capitolo sui prodotti da costruzione all’ARR. Queste trattative si sono concluse il 12 marzo 2008 con l’integrazione del capitolo sui prodotti da costruzione nell’ARR. Fino al riconoscimento dell’equivalenza delle prescrizioni tecniche della Svizzera e dell’UE, nel processo di negoziati per l’ARR le procedure di controllo, di autorizzazione e di valutazione della conformità applicate in Svizzera nonché i relativi documenti di conformità non erano riconosciuti dall’UE. Questo comportava inutili prove doppie, costi supplementari, ritardi e svantaggi concorrenziali per gli

3 RS 933.01

4 Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, GU L 40 dell’11 febbraio 1989, pag. 12.

5 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, RS 0.946.526.81, Mutual Recognition Agreement, MRA.

6 Fino all’entrata in vigore il 1° gennaio 2009 del Trattato di Lisbona, sul piano terminologico e giuridico occorreva distinguere tra la Comunità europea (CE) e l’Unione europea (UE). Con l’entrata in vigore di tale Trattato le designazioni che si riferiscono alla «Comunità» o alla «CE» sono state rimpiazzate con le designazioni «Unione» o «UE».

7 RU 2003, 270 nonché RU 2004 2765