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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 42 pagine
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Ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano
del … Avamprogetto del 07.07.2014
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 10 dell’ordinanza del..........1 sulle epidemie (OEp),
ordina:
Art. 1 Oggetto
1La presente ordinanza disciplina quali osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano devono essere dichiarate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e al medico cantonale competente da medici, istituzioni pubbliche o private del sistema sanitario, laboratori, autorità cantonali nonché conduttori di navi e piloti di aeromobili.
2Essa fissa i criteri, il momento, i termini, i contenuti, le modalità di dichiarazione e di trasmissione della dichiarazione.
Art. 2 Dichiarazione di referti clinici
1I referti clinici che devono essere dichiarati sono menzionati nell’allegato 1.
2Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere al medico cantonale competente e se necessario all’UFSP, oltre a quanto stabilito dal capoverso 1, anche i seguenti dati personali:
a. nome e cognome;
b. numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica;
c. indirizzo
3Le autorità e le istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere al medico cantonale competente e se necessario all’UFSP, oltre a quanto stabilito dal capoverso 1, anche i seguenti dati:
a. nome e indirizzo dell’autorità o dell’istituzione;
b. nome e cognome del responsabile;
c. numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica;
d. eventualmente il reparto e la funzione.
1 RS