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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 42 pagine
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Art. 3 Dichiarazioni complementari di referti clinici
1I referti clinici da dichiarare a titolo complementare sono menzionati nell’allegato 2.
2Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere al medico cantonale competente e se necessario all’UFSP, oltre a quanto stabilito dal capoverso 1, anche i seguenti dati personali:
a. nome e cognome;
b. numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica;
c. indirizzo
3Le autorità e le istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere al medico cantonale competente e se necessario all’UFSP, oltre a quanto stabilito dal capoverso 1, anche i seguenti dati:
a. nome e indirizzo dell’autorità o dell’istituzione;
b. nome e cognome del responsabile;
c. numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica;
d. eventualmente il reparto e la funzione.
Art. 4 Dichiarazioni di referti delle analisi di laboratorio
1I referti delle analisi di laboratorio da dichiarare sono menzionati nell’allegato 3.
2I laboratori soggetti all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere all’UFSP e al medico cantonale competente, oltre a quanto stabilito dal capoverso 1, anche i seguenti dati:
a. nome del laboratorio e indirizzo;
b. nome del capo laboratorio responsabile;
c. numero di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica.
3Devono inoltre trasmettere all’UFSP e al medico cantonale competente, oltre ai dati richiesti al capoverso 1, anche i seguenti dati sul medico committente:
a. nome e cognome;
b. indirizzo.
4Le dichiarazioni collettive devono essere trasmesse all’UFSP in forma anonimizzata o pseudonimizzata.
Art. 5 Laboratorio soggetto all’obbligo di dichiarazione
1Soggetto all’obbligo di dichiarazione è il laboratorio che effettua l’analisi.
2Se un laboratorio all’estero è stato incaricato dell'analisi, il laboratorio committente è soggetto all'obbligo di dichiarazione.