Progetto
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 42 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
3 L’allegato 1 stabilisce quali altri referti clinici debbano essere dichiarati direttamente all’UFSP.
Art. 10 Modalità di dichiarazione per referti delle analisi di laboratorio
1 I referti di analisi di laboratorio sono dichiarati all’UFSP e contemporaneamente al medico cantonale del Cantone di domicilio o di dimora della persona interessata.
2 Per i campioni ambientali determinante è il luogo in cui avviene il prelievo.
Art. 11 Modalità di dichiarazione per referti epidemiologici
1 I referti epidemiologici devono essere dichiarati all’UFSP.
2 L’UFSP può designare un organo che riceva tali dichiarazioni.
Art. 12 Modalità di dichiarazione per osservazioni che indicano un pericolo
per la salute pubblica
1 Se il medico cantonale riceve la dichiarazione di un’osservazione che indica un pericolo per la salute pubblica ne informa l’UFSP.
2 Se un gestore di impianti portuali riceve la dichiarazione di un’osservazione che indica un pericolo per la salute pubblica la inoltra al medico cantonale competente. Quest’ultimo ne informa l’UFSP.
3 Se il pilota di un aeromobile su una linea internazionale o charter effettua un’osservazione che indica un pericolo per la salute pubblica, ne informa il controllo del traffico aereo. Quest’ultimo inoltra la dichiarazione all’esercente dell’aeroporto nonché al medico aeroportuale di confine competente.
Art. 13 Strumenti di dichiarazione
1Le dichiarazioni devono essere trasmesse mediante i formulari messi a disposizione dall’UFSP per posta o fax oppure elettronicamente nel sistema designato dall’UFSP.
2Le osservazioni di cui all’allegato 1, che devono essere dichiarate entro 2 ore, vanno comunicate telefonicamente.
3 I conduttori di navi e i piloti di aeromobili su linee internazionali o charter per la dichiarazione della loro osservazione devono utilizzare il più efficiente strumento di comunicazione a loro disposizione.
Art. 14 Verifica del contenuto della dichiarazione
L’UFSP verifica in collaborazione con i medici cantonali una volta all’anno o a seconda delle esigenze il contenuto delle dichiarazioni dal punto di vista della necessità e dell’opportunità.