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Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 35 pagine

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Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)

del Avamprogetto del 7.07.2014

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie (LEp),

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali e principi

Art. 1 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a. diagnostica primaria: prima analisi di un campione allo scopo di dimostrare la presenza di agenti patogeni;

b. diagnostica di riferimento: analisi di un campione confrontato ai campioni o ai metodi di riferimento, allo scopo di verificare risultati, caratterizzare tipi, varianti o resistenze a un agente patogeno oppure di convalidare metodi e standard;

c. diagnostica di conferma: l’analisi seguente alla diagnostica primaria di un campione allo scopo di confermare un risultato ottenuto con la diagnostica primaria;

d. zoonosi: malattia che può essere trasmessa dagli animali all’essere umano o viceversa.

Art. 2 Piani di emergenza

(Art. 8 LEp)

1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e i Cantoni elaborano piani di emergenza specifici a seconda dell’agente patogeno per prepararsi a fronteggiare pericoli particolari per la salute pubblica.

2 Per l’elaborazione dei loro piani i Cantoni si basano su quelli dell’UFSP. Coordinano la loro pianificazione con i Cantoni limitrofi e, se possibile, con i Paesi confinanti.

3La Confederazione e i Cantoni pubblicano i loro piani in forma appropriata.

4Essi verificano periodicamente la loro pianificazione.

1 RS 818.101