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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Art. 112 Disposizioni transitorie
1 Per la rilevazione dei dati e i giorni di riferimento nel 2014 si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 199835 sui pagamenti diretti.
2 Fatto salvo il capoverso 3, l'esigenza relativa alla formazione agricola di cui all'articolo 4 è adempiuta dai gestori che hanno ottenuto pagamenti diretti dal 2013.
3 I gestori che hanno iniziato una formazione continua agricola di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera a dell'ordinanza del 7 dicembre 199836 sui pagamenti diretti entro il 31 dicembre 2013 devono terminarla con successo entro il 31 dicembre 2015. Se la formazione non è conclusa con successo, è richiesta la restituzione dei pagamenti diretti.
4 Il carico usuale stabilito in base all'ordinanza del 29 marzo 200037 sui contributi d'estivazione si applica finché non interviene un adeguamento.
5 Il versamento del contributo di declività è retto, fino al 31 dicembre 2016, dalle disposizioni degli articoli 35 e 36 dell'ordinanza del 7 dicembre 199838 sui pagamenti diretti. Il contributo per superfici con una declività superiore al 35 per cento ammonta, negli anni 2014-2016, a 700 franchi per ettaro.
6 Per superfici e alberi di cui all'articolo 52, notificati entro il giorno di riferimento del 2013, e per progetti d'interconnessione regionali di cui all'articolo 58, approvati dal Cantone entro la fine del 2013, si applicano, durante il periodo obbligatorio in corso, le esigenze previgenti. Il contributo massimo della Confederazione ammonta, fino alla scadenza del periodo obbligatorio, a 405 franchi per ettaro di pascoli e pascoli boschivi estensivi, a 810 franchi per ettaro di altre superfici e a 4.50 franchi per albero. Per i progetti di interconnessione il Cantone può fissare un termine transitorio più breve.
7 Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 60, con inizio del periodo d'attuazione previsto nel 2014, il rapporto sul progetto e la domanda di attuazione devono essere inoltrati all’UFAG entro il 31 gennaio 2014. Viene approvato al massimo un progetto per Cantone.
8 I contributi per l’efficienza delle risorse di cui all’articolo 74 capoverso 2 vengono versati soltanto se nel Cantone non è in corso alcun progetto per l'impiego sostenibile delle risorse naturali di cui all’articolo 77a LAgr, che sostiene la medesima misura.
9 Nel 2014 la prova dell'adempimento della PER è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 199839 sui pagamenti diretti.
10 I Cantoni provvedono affinché le superfici notificate per la prima volta per i contributi per le superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione vengano controllate entro 2 anni dalla notifica. Se si constata che le superfici notificate non adempiono le esigenze, si deve richiedere la restituzione dei contributi versati o procedere alla compensazione con i contributi d'estivazione.
35 RU 1999 229, RU 2006 883
36 RU 1999 229, RU 2006 883
37 [RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 n. II 17]
38 RU 1999 229, RU 2010 2319
39 RU 1999 229, RU 2010 2319