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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

contributi nella regione d'estivazione e richiederne il versamento anticipato all’UFAG.

5 Il Cantone inoltra la richiesta di denaro unitamente ai dati e alle informazioni richieste dall'UFAG al più tardi 3 settimane prima dei termini di cui al capoverso 3. Dopo l'inoltro delle richieste di denaro non sono più ammesse mutazioni dei dati aziendali e dei contributi. Eventuali differenze si regolano mediante versamenti suppletivi o computi.

6 I dati elettronici concernenti i versamenti di tutti i tipi di pagamenti diretti vanno forniti all'UFAG entro il 31 dicembre. Essi corrispondono ai versamenti di cui al capoverso 3.

Titolo 4: Disposizioni finali

Art. 108 Notifica delle decisioni

I Cantoni notificano all'UFAG le decisioni su ricorso. Le decisioni relative ai contributi sono notificate soltanto su richiesta.

Art. 109 Esecuzione

1 L'UFAG esegue la presente ordinanza, nella misura in cui i Cantoni non siano stati incaricati della sua esecuzione.

2 Se necessario, coinvolge altri uffici federali interessati.

3 Vigila sull'esecuzione nei Cantoni e, se necessario, coinvolge altri uffici federali e servizi.

4 Può emanare prescrizioni sulla struttura dei documenti per il controllo e delle registrazioni.

Art. 110 Registrazione dei geodati

1 I Cantoni registrano nel sistema d'informazione geografica le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda.

2 L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web elettronico per la registrazione dei dati di cui al capoverso 1.

3 Disciplina l'impostazione tecnica e organizzativa dell'utilizzo del servizo da parte dei Cantoni.

Art. 111 Servizio di calcolo dei contributi

1 L'UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web elettronico centrale per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda.

2 Disciplina l'impostazione tecnica e organizzativa dell'utilizzo del servizo da parte dei Cantoni.