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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

11 Nel 2014 la riduzione e il diniego dei pagamenti diretti di cui all'articolo 103 sono retti, per quanto concerne la PER, i programmi etologici e la produzione estensiva, dalla Direttiva del 27 gennaio 2005 relativa alla riduzione dei pagamenti diretti (versione del 2008).

12 Nel caso di colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a 6 metri secondo l'allegato 1 numero 9 capoverso 5 soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.

Art. 113 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1. ordinanza del 7 dicembre 199840 sui pagamenti diretti;

2. ordinanza del 29 marzo 200041 sui contributi d'estivazione;

3. ordinanza del 4 aprile 200142 sulla qualità ecologica.

Art. 114 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 9.

Art. 115 Entrata in vigore

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 L'articolo 57 entra in vigore il 1° gennaio 2016.

3 Gli articoli 40 e 110 nonché l'allegato 7 numero 1.2 lettere b e c entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

40 RU 1999 229

41 [RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 n. II 17]

42 RU 2001 1310