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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Capitolo 5: Contributo, conteggio e versamento
Art. 106 Contributo e conteggio
1 Il Cantone verifica il diritto ai contributi, calcola i contributi in base ai dati rilevati e li versa ai gestori aventi diritto.
2 I contributi d'estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione e i contributi per la qualità del paesaggio nella regione d'estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Se l'avente diritto è un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o un patriziato, esso deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d'estivazione almeno l'80 per cento del contributo.
3 I dati concernenti l'azienda, il gestore, le superfici e gli effettivi di animali vanno registrati tra il 15 gennaio e il 15 febbraio. Per gli effettivi di animali, oltre all'effettivo determinante va registrato quello al 1° gennaio. I Cantoni registrano le variazioni entro il 1° maggio.
4 Il giorno di riferimento per le condizioni delle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari è il 25 luglio.
5 Per calcolare l'importo totale da versare al gestore, senza i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione, va osservato il seguente ordine:
a. limitazione in base alle USM;
b. riduzioni dei contributi conformemente all'articolo 103; vengono considerate le riduzioni per le lacune notificate entro il 31 agosto. Le riduzioni concernenti lacune notificate dopo tale data vengono applicate l'anno seguente o fatturate al gestore responsabile;
c. deduzione dei pagamenti diretti dell'UE.
6 La riduzione in base al reddito determinante e alla sostanza determinante è applicata sul contributo di transizione.
Art. 107 Versamento dei pagamenti diretti
1 L'UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l'importo totale approvato.
2 I contributi che non possono essere versati, decadono dopo 5 anni. Il Cantone deve restituirli all'UFAG.
3 Il Cantone paga ai richiedenti nell'anno di contribuzione:
a. entro il 10 novembre i contributi, senza i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione;
b. entro il 20 dicembre i contributi nella regione d'estivazione e il contributo di transizione.
4 Alla fine del primo semestre può versare un acconto corrispondente al 50 per cento al massimo dell’importo totale o del contributo concesso l’anno precedente, senza