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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza concernente le misure sociali collaterali
nell’agricoltura Indagine conoscitiva
Art. 14 cpv. 1
1 Gli aiuti per la conduzione aziendale devono essere rimborsati entro i seguenti termini:
a. 15 anni in caso di difficoltà finanziarie non imputabili al gestore e di conversione dei debiti;
b. 10 anni in caso di cessazione della gestione dell'azienda.
Art. 17 cpv. 2 e 3
2 Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:
a. il saldo totale dei fondi federali;
b. il saldo totale dei fondi cantonali;
c. gli interessi maturati dei fondi federali e cantonali;
d. l'utilizzo degli interessi secondo l'articolo 85 capoverso 2 LAgr;
e. la liquidità;
f. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.
3 Esso notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:
a. la liquidità;
b. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.
Art. 18 Restituzione dei fondi federali
Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di tre mesi.
Titolo prima dell'art. 19
Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione per gli anni 2004-2019
Art. 33 cpv. 2
2 La sezione 2 (art. 19-30) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2019.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.
... In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova