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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza concernente le misure sociali collaterali

nell’agricoltura Indagine conoscitiva

Art. 14 cpv. 1

1 Gli aiuti per la conduzione aziendale devono essere rimborsati entro i seguenti termini:

a. 15 anni in caso di difficoltà finanziarie non imputabili al gestore e di conversione dei debiti;

b. 10 anni in caso di cessazione della gestione dell'azienda.

Art. 17 cpv. 2 e 3

2 Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:

a. il saldo totale dei fondi federali;

b. il saldo totale dei fondi cantonali;

c. gli interessi maturati dei fondi federali e cantonali;

d. l'utilizzo degli interessi secondo l'articolo 85 capoverso 2 LAgr;

e. la liquidità;

f. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.

3 Esso notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:

a. la liquidità;

b. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.

Art. 18 Restituzione dei fondi federali

Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di tre mesi.

Titolo prima dell'art. 19

Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione per gli anni 2004-2019

Art. 33 cpv. 2

2 La sezione 2 (art. 19-30) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2019.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova