Progetto

Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 280Fedlex · Progetto

Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle) Indagine conoscitiva

11.3 Commento ai singoli articoli

Art. 32 cpv. 1 e 3

Il capoverso 1 deve essere riformulato in quanto le quote del contingente doganale di sperma di toro non sono più attribuite in base all’ordine d’arrivo delle domande presso l’UFAG. È introdotto il capoverso 3 che sancisce la rinuncia a un disciplinamento per l'attribuzione di quote del contingente doganale di sperma di toro.

Art. 33

Il presente articolo disciplina i particolari requisiti per l'attribuzione delle quote del contingente doganale di sperma di toro. È abrogato con la soppressione della base legale di cui all'articolo 145 della legge sull'agricoltura.

11.5 Ripercussioni

11.5.1 Confederazione

Finora sono state importate annualmente circa 20’000 dosi di sperma all'aliquota di dazio fuori contingente di 5 franchi a dose. La liberalizzazione del regime di importazione dello sperma comporta una diminuzione delle entrate provenienti dai dazi di importazione pari a 100’000 franchi.

La modifica del regime di importazione di sperma di toro rappresenta uno sgravio amministrativo per l'UFAG.

11.5.2 Cantoni

Nessuna ripercussione per i Cantoni.

11.5.3 Economia

Con l'abrogazione dell'articolo 33 OAlle si liberalizza l'importazione di sperma di toro e quindi se ne promuove la competitività nella produzione e nel commercio in Svizzera. Si eliminano le disparità di trattamento tra le stazioni di inseminazione che effettuano importazione e altri candidati. Con un disciplinamento liberale delle importazioni i detentori di bovini possono acquistare sperma di toro a prezzi inferiori e quindi ridurre i loro costi. La modifica del regime, inoltre, comporta un'agevolazione amministrativa per gli importatori.

11.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non tangono il diritto internazionale.

11.7 Entrata in vigore

La modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

11.8 Basi legali

La base legale della presente modifica di ordinanza è l'articolo 22 della legge sull'agricoltura.