Progetto
Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 280Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle) Indagine conoscitiva
11.3 Commento ai singoli articoli
Art. 32 cpv. 1 e 3
Il capoverso 1 deve essere riformulato in quanto le quote del contingente doganale di sperma di toro non sono più attribuite in base all’ordine d’arrivo delle domande presso l’UFAG. È introdotto il capoverso 3 che sancisce la rinuncia a un disciplinamento per l'attribuzione di quote del contingente doganale di sperma di toro.
Art. 33
Il presente articolo disciplina i particolari requisiti per l'attribuzione delle quote del contingente doganale di sperma di toro. È abrogato con la soppressione della base legale di cui all'articolo 145 della legge sull'agricoltura.
11.5 Ripercussioni
11.5.1 Confederazione
Finora sono state importate annualmente circa 20’000 dosi di sperma all'aliquota di dazio fuori contingente di 5 franchi a dose. La liberalizzazione del regime di importazione dello sperma comporta una diminuzione delle entrate provenienti dai dazi di importazione pari a 100’000 franchi.
La modifica del regime di importazione di sperma di toro rappresenta uno sgravio amministrativo per l'UFAG.
11.5.2 Cantoni
Nessuna ripercussione per i Cantoni.
11.5.3 Economia
Con l'abrogazione dell'articolo 33 OAlle si liberalizza l'importazione di sperma di toro e quindi se ne promuove la competitività nella produzione e nel commercio in Svizzera. Si eliminano le disparità di trattamento tra le stazioni di inseminazione che effettuano importazione e altri candidati. Con un disciplinamento liberale delle importazioni i detentori di bovini possono acquistare sperma di toro a prezzi inferiori e quindi ridurre i loro costi. La modifica del regime, inoltre, comporta un'agevolazione amministrativa per gli importatori.
11.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche non tangono il diritto internazionale.
11.7 Entrata in vigore
La modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.
11.8 Basi legali
La base legale della presente modifica di ordinanza è l'articolo 22 della legge sull'agricoltura.