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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Avamprogetto dell’8 aprile 2013
12 Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax)
12.1 Situazione iniziale
L'ultima revisione totale dell'ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax, RS 916.344 ) risale al 26 novembre 2003. L'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, responsabile dell'esecuzione dell'OEmax, nel frattempo ha raccolto diverse esperienze nell'applicazione dell'ordinanza, in particolare nel rilascio di autorizzazioni
eccezionali e nella rilevazione di dati. Tali esperienze hanno costituito la base per valutare in maniera critica l'OEmax attuale ed elaborare la presente proposta di revisione.
Nell'OEmax sono fissati gli effettivi massimi di ogni azienda per l'allevamento e l'ingrasso di suini, la detenzione di ovaiole nonché l'ingrasso di polli, tacchini e vitelli. In caso di superamento di tali effettivi massimi, l'UFAG riscuote delle tasse presso i gestori per ciascun animale detenuto in eccesso.
L'ammontare delle tasse è stabilito in modo che la detenzione di animali in eccesso non risulti
vantaggiosa dal punto di vista economico. L'OEmax prevede deroghe agli effettivi massimi per le quali non devono essere pagate tasse, segnatamente:
per aziende che soddisfano la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e possono spandere i loro concimi aziendali sulla propria superficie aziendale;
per aziende che svolgono un'attività d'interesse pubblico d'importanza regionale smaltendo, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti della trasformazione del latte e di derrate alimentari. L'effettivo di bestiame autorizzato è fissato in funzione della quantità di sottoprodotti
somministrati agli animali; questo può ammontare al massimo al 200 per cento dell'effettivo massimo ordinario;
per aziende con attività sperimentale e di ricerca. L'effettivo di bestiame autorizzato dipende dal genere e dalla portata delle attività sperimentali e di ricerca; questo può ammontare al massimo al 200 per cento dell'effettivo massimo ordinario.
12.2 Sintesi delle principali modifiche
Effettivi massimi per azienda
La designazione delle categorie di animali per le quali sono stabiliti effettivi massimi deve essere adeguata a quella presente nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91). Per i polli da ingrasso è prevista solo una categoria invece delle quattro vigenti finora. Per non sfavorire le categorie precedenti si propone che, indipendentemente dalla durata dell'ingrasso, l'effettivo massimo per azienda possa ammontare a 27'000 polli da ingrasso.
Determinazione dell'effettivo massimo applicabile per un'azienda
Per poter detenere un effettivo più elevato secondo l'articolo 6 OEmax (art. 7 OEmax del 26 novembre 2003), l'azienda deve adempiere la PER e poter riutilizzare i concimi aziendali prodotti sulla propria superficie utile agricola. La rispettiva prova deve essere fornita attraverso Suisse Bilanz, più
precisamente mediante un bilancio equilibrato di fosforo. Decade la possibilità di far valere,
presentando campioni di suolo, un elevato fabbisogno di fosforo. Per semplificare la procedura di autorizzazione, la richiesta deve essere inoltrata all'UFAG e non più ai Cantoni.
Autorizzazioni eccezionali per la valorizzazione di sottoprodotti
Vengono modificati i requisiti per la domanda di un'autorizzazione eccezionale e per i sottoprodotti somministrati agli animali. In futuro il pubblico interesse della valorizzazione dei sottoprodotti operata dal richiedente deve essere confermato dal Cantone nel quale ha sede l'azienda di valorizzazione del latte e di derrate alimentari da cui provengono i sottoprodotti. Per l'iscrizione di sottoprodotti