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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità Indagine nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) conoscitiva
Art. 3 Provvedimenti non sostenuti
Non sono sostenuti:
a. la verifica della qualità dei prodotti agricoli e dei rispettivi prodotti trasformati;
b. i provvedimenti già sostenuti con prestazioni sulla base di altri atti normativi.
Art. 4 Ente promotore
Gli enti promotori dei provvedimenti nascono dall'unione di produttori e addetti alla trasformazione o commercianti nonché, eventualmente, consumatori. Le organizzazioni di categoria possono essere enti promotori.
Art. 5 Costi computabili
1 Per costi computabili s’intendono le spese effettive nell’ambito dei provvedimenti sostenuti e necessarie per l'adeguata realizzazione dei provvedimenti.
2 Sono computabili, in particolare:
a. i costi per gli accertamenti preliminari, l'adesione e la partecipazione a un programma o a un progetto;
b. i costi per la prima verifica o il primo controllo;
c. i costi annuali per il controllo e la certificazione per la durata massima di cui all'articolo 7.
3 Non sono computabili segnatamente:
a. i costi strutturali, organizzativi e amministrativi degli enti promotori;
b. le quote sociali a terzi;
c. i costi infrastrutturali;
d. gli indennizzi per prestazioni di lavoro versati da terzi;
e. i costi di sviluppo dei prodotti;
f. i costi delle singole imprese per l'attuazione specifica per l'azienda dei provvedimenti promossi.
Art. 6 Mezzi finanziari propri
1 I provvedimenti devono essere finanziati prevalentemente con mezzi finanziari propri.
2 Non sono ritenuti mezzi finanziari propri segnatamente:
a. gli indennizzi per prestazioni di lavoro versati da terzi;
b. gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione.