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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità conoscitiva nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo)

Art. 7 Importo e durata dell'aiuto finanziario

1 L'aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare l'effettivo disavanzo annuale del provvedimento sostenuto.

2 L'aiuto finanziario per gli accertamenti preliminari ammonta a 20'000 franchi al massimo per provvedimento.

3 L'aiuto iniziale per provvedimento è limitato a 4 anni al massimo e va erogato in maniera tale che, a fase iniziale conclusa, possa essere sostituito dal rispettivo finanziamento proprio.

4 L'aiuto finanziario per la partecipazione a un programma o a un progetto è limitato a 4 anni per azienda e per provvedimento.

Sezione 2: Condizioni specifiche

Art. 8 Programmi di assicurazione della qualità e di sostenibilità

1 I programmi di assicurazione della qualità e di sostenibilità devono:

a. soddisfare una prestazione richiesta dai consumatori;

b. fissare esigenze relative ai prodotti o ai processi comprovatamente e sostanzialmente superiori a quelle stabilite per legge nell'ambito della qualità o della sostenibilità;

c. essere descritti in maniera chiara e contenere una descrizione della procedura per il controllo e, se del caso, per l'attribuzione del diritto di utilizzo del rispettivo marchio di conformità;

d. essere accreditabili in virtù dell'ordinanza del 17 giugno 19962 sull'accreditamento e sulla designazione; e

e. comprendere un processo di miglioramento continuo del programma.

2 L'ulteriore sviluppo di programmi esistenti può essere sostenuto se consente di migliorare in maniera determinante una fase del profilo della prestazione esistente e di adeguarlo alle esigenze di sostenibiltà.

Art. 9 Progetti innovativi di sostenibilità

I progetti innovativi di sostenibilità devono:

a. indicare un approccio innovativo dal profilo del marketing e della forma di organizzazione o di partenariato;

b. fungere da modello per l'intera categoria;

c. presentare indicatori e obiettivi d'efficacia specifici in singoli ambiti della sostenibilità; e

d. provare di non avere effetti negativi su altri ambiti della sostenibilità.

2 RS 946.512