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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Termine di referendum: 13 luglio 2013

Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

Modifica del 22 marzo 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20121,

decreta:

I

La legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1In tutta la legge l’espressione «Ufficio federale», quando designa l’Ufficio federale dell’agricoltura, è sostituita con «UFAG».

2Concerne soltanto il testo francese.

Art. 1 lett. e

La Confederazione opera affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:

e. garantire il benessere degli animali.

Art. 2 cpv. 1 lett. b, bbis ed e, nonché cpv. 3࣓5

1 La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:

b. indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni d’interesse generale fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo;

bbis. sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali e promuove una produzione che rispetti gli animali e l’ambiente;

e. promuove la ricerca e la consulenza agricole nonché la coltivazione delle piante e l’allevamento di animali;

3 I provvedimenti della Confederazione favoriscono l’orientamento dell’agricoltura e della filiera alimentare verso una strategia comune della qualità.

1FF 2012 1757

2 RS 910.1