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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Termine di referendum: 13 luglio 2013
Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
Modifica del 22 marzo 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20121,
decreta:
I
La legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1In tutta la legge l’espressione «Ufficio federale», quando designa l’Ufficio federale dell’agricoltura, è sostituita con «UFAG».
2Concerne soltanto il testo francese.
Art. 1 lett. e
La Confederazione opera affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:
e. garantire il benessere degli animali.
Art. 2 cpv. 1 lett. b, bbis ed e, nonché cpv. 3࣓5
1 La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:
b. indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni d’interesse generale fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo;
bbis. sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali e promuove una produzione che rispetti gli animali e l’ambiente;
e. promuove la ricerca e la consulenza agricole nonché la coltivazione delle piante e l’allevamento di animali;
3 I provvedimenti della Confederazione favoriscono l’orientamento dell’agricoltura e della filiera alimentare verso una strategia comune della qualità.
1FF 2012 1757