Progetto
Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Il Cantone stanzia il contributo per misure specifiche per il progetto, per le quali esso stesso fissa anche l'importo del contributo. Concede il contributo nel quadro di convenzioni con i gestori del comprensorio del progetto. Il Cantone riceve il 90 per cento dei mezzi finanziari necessari dalla Confederazione. Quest'ultima sostiene il contributo per la qualità del paesaggio solo nei limiti massimi per progetto fissati all'allegato 7. Sono concessi per SAU e CN di aziende con convenzioni.
Art. 61 Progetti
La Confederazione sostiene progetti nei quali sono stabiliti obiettivi regionali determinati, un piano dei provvedimenti orientato a tali obiettivi e aliquote di contribuzione che tengono conto del dispendio e dell'importanza regionale dei provvedimenti. Tali esigenze sono concretizzate in una direttiva. Per poter elaborare tempestivamente progetti per la qualità del paesaggio, su proposta dei Cantoni a febbraio 2013 è stata pubblicata sul sito Internet dell'UFAG una bozza della direttiva sui contributi per la qualità del paesaggio.
L'UFAG valuta le domande per l'approvazione di progetti sulla base del rapporto cantonale concernente gli obiettivi, il piano dei provvedimenti e i contributi. Affinché i contributi vengano versati nell'anno successivo, tale rapporto deve essere presentato entro il 31 ottobre dell'anno precedente. L'UFAG autorizza l'attuazione del progetto dopo averne verificato le esigenze e ne assicura il finanziamento. ll controllo delle esigenze è condotto in collaborazione con l'UFAM. L'attuazione dei provvedimenti convenuti contrattualmente si svolge nell'arco di 8 anni; la Confederazione versa annualmente la propria quota di contributi al Cantone. Su domanda il progetto può anche essere prolungato. In vista del coordinamento con i progetti di interconnessione, vi è infatti la possibilità di derogare al periodo di attuazione di 8 anni. È anche possibile che altri gestori concludano accordi nell'ambito di un progetto in corso, che durano fino alla fine dello stesso. Con i gestori che raggiungono il limite d'età di 65 anni durante gli 8 anni della durata del progetto è possibile concordare convenzioni di durata più breve. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti del contributo federale sulla base del quadro finanziario.
Capitolo 5: Contributi per i sistemi di produzione
Sezione 2: Contributo per l'agricoltura biologica
Art. 63 Contributo
L'articolo è stato adeguato solo dal profilo linguistico e strutturale.
Art. 64 Condizioni e oneri
Sono stati aggiornati i rinvii all'ordinanza sull'agricoltura biologica.
Sezione 3: Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favet-
te e colza
Art. 65 Contributo
Le esigenze del programma di produzione estensiva restano invariate. Le modifiche richieste riguardano soprattutto la scelta delle colture interessate; si prevede pertanto di estendere il diritto al contributo anche a girasoli, piselli proteici e favette.