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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Sezione 5: Contributi per il benessere degli animali
Art. 69 Principio e condizioni generali
Sono state raggruppate le disposizioni etologiche dell'OPD (art. 59-61) e dell'ordinanza sui programmi etologici (art. 1-4a) vigenti finora e rivelatesi efficaci nella pratica. Nell'allegato 6 sono stati ripresi gli allegati della vigente ordinanza sui programmi etologici.
Art. 70 Categorie di animali
Nello scorso decennio si è rilevato un aumento del peso e dell'età dei vitelli da ingrasso al momento della macellazione, dettato da motivi economici. Si procede, quindi, ad adeguare, nell'ordinanza sulla terminologia agricola, le categorie di animali per quanto concerne gli animali della specie bovina e i bufali fino all'età di 365 giorni. L'età della categoria più giovane viene portata da 120 a 160 giorni e la successiva va conseguentemente da 160 a 365 giorni. Tali categorie sono quindi applicate anche negli ambiti SSRA e URA.
Art. 71 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA)
Vengono mantenute le disposizioni vigenti finora.
Art. 72 Uscita regolare all’aperto (URA)
Vengono mantenute le disposizioni vigenti finora.
Art. 73 Autorizzazioni cantonali speciali
Vengono mantenute le disposizioni vigenti finora.
Capitolo 6: Contributi per l’efficienza delle risorse
Sezione 1: Contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni
Art. 74 Contributo
Per ridurre le emissioni nocive, come ad esempio quelle di ammoniaca, attualmente sono disponibili nuove tecniche di spandimento. I costi per l'acquisto e la manutenzione di tali attrezzature sono maggiori rispetto a quelli delle attrezzature tradizionali e pertanto il loro uso viene incentivato con un contributo per ettaro e dose.
I contributi sono erogati al massimo fino a fine 2019. Le aziende possono partecipare ogni anno. L'ultima partecipazione è possibile per il 2019.
Art. 75 Condizioni e oneri
Onde evitare lo spandimento di quantitativi eccessivi di liquame molto diluito e passaggi inutili sui terreni, il numero di dosi di liquame sulla stessa superficie è limitato a 4 all'anno.
Dal profilo della disponibilità di azoto per le piante, al di fuori del periodo di vegetazione non è opportuno spandere liquame. A temperature basse le emissioni sono inferiori, ma gli effetti negativi del dilavamento e del convogliamento delle sostanze nutritive aumentano.
Nello spandimento di liquame completo di bovino, il 40-70 per cento dell'azoto liquido distribuito (TAN) emette ammoniaca, per il liquame di suino i valori sono tendenzialmente inferiori. Se, anziché impiegare deflettori, vengono utilizzati tubi flessibili a strascico o si interra il liquame, è possibile ridurre le