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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
Alla luce del dispendio correlato all'esecuzione (delimitazione delle superfici, conteggio), le superfici parziali che misurano meno di 1 ara non vengono tenute in considerazione. Tali superfici parziali non sono infatti registrate dal SIG. Com'è stato il caso finora, non vengono considerate nemmeno le superfici totali per azienda inferiori a 50 are. Per la misurazione si applicano le disposizioni di Swisstopo. La misurazione orizzontale è quindi determinante per la dimensione della particella. A seconda della declività, la superficie gestita può essere leggermente più grande e quindi comportare un dispendio lievemente maggiore. Questo aspetto è stato tenuto in considerazione nel determinare i contributi. Conformemente al capoverso 4, l'UFAG sostiene i Cantoni mettendo loro a disposizione una raccolta di dati uniforme per il calcolo dei contributi di declività. Il capoverso 5 è mantenuto finché il SIG non sarà disponibile su tutto il territorio. Probabilmente, potrà essere abrogato nel 2017.
Sezione 3: Contributo per le zone in forte pendenza
Il contributo per le zone in forte pendenza viene introdotto nel 2014, con una suddivisione in due categorie: per una quota di superfici con declività del 50-75 per cento vengono versati 400 franchi l'ettaro e per una quota superiore al 75 per cento 800 franchi l'ettaro. La quota di superfici con declività è calcolata nel modo seguente: superfici che danno diritto a contributi con declività superiore al 35 per cento (art. 112 cpv. 6 o art. 40) divise per le superfici che danno diritto a contributi dell'azienda (art. 32). Il contributo per le zone in forte pendenza tiene conto del dispendio aggiuntivo per le aziende, risultante dalla gestione di prati da sfalcio in forte pendenza (spandimento del concime aziendale, sfalcio più frequente).
Conformemente all'articolo 115, l'articolo 40 entra in vigore il 1° gennaio 2017. Fino al 2016, pertanto, per i rinvii nell'articolo 41 sono valide, per analogia, le superfici che, secondo l'articolo 112 (disposizioni transitorie), ricevono contributi di declività generali nella categoria "zone in forte pendenza con declività superiore al 35 per cento".
Sezione 4: Contributo di declività per i vigneti
Art. 42
Vengono mantenuti i contributi vigenti finora. Com'è il caso per il contributo di declività, non vengono considerate le superfici che misurano meno di 1 ara, né le superfici totali per azienda inferiori a 10 are. Per determinare la dimensione della particella fa stato la misurazione orizzontale (cfr. commento all'art. 40).
Sezione 5: Contributo di alpeggio
Art. 43
Il contributo di alpeggio è identico per tutte le zone. L'effettivo di animali determinante è stabilito agli articoli 33 e 34. Esso è costituito esclusivamente da animali estivati in un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari riconosciuta in Svizzera. All'articolo 36 è definito inoltre il carico normale.
Sezione 6: Contributo d'estivazione
Art. 44 Contributo
Il contributo d'estivazione è versato per carico normale.
Art. 46 Determinazione del contributo
Quale base per fissare il contributo si usa il numero di carichi normali stabilito nell'ambito della determinazione del carico usuale. Ai capoversi 2 e 3 sono disciplinati gli effetti sui contributi in caso di notevole discrepanza tra il carico effettivo e il carico usuale. Non vi sono differenze rispetto alla normativa vigente.