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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Art. 57 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo III

La qualità biologica delle paludi e dei siti di riproduzione di anfibi nonché dei prati e pascoli secchi di importanza nazionale è data dalla classificazione nel rispettivo inventario. Le superfici in inventari d'importanza nazionale di cui all'articolo 53 capoverso 3 continuano ad adempiere, com'era il caso finora, le esigenze per i contributi del livello qualitativo II. Per la concessione dei contributi per la qualità, è presupposta una convenzione tra il gestore e il Cantone che disciplina i provvedimenti di protezione giusta l'articolo 17 OPN. Per provvedimenti di protezione si intendono la gestione dell'oggetto come SPB e la delimitazione delle necessarie zone tampone.

Oltre a provvedimenti di protezione, l'articolo 17 OPN prescrive provvedimenti di manutenzione. Tra questi rientrano, ad esempio, le fasce che consentono agli animali di ritirarsi o date di sfalcio adeguate. Non per tutti gli oggetti iscritti negli inventari di importanza nazionale sono stati convenuti provvedimenti di manutenzione di questo tipo. La realizzazione di provvedimenti di manutenzione è il presupposto per i contributi per l'interconnessione, tuttavia non per il livello qualitativo III.

Sezione 2: Contributo per l'interconnessione

Art. 58 Contributo

Nei progetti di interconnessione vengono promosse specie bersaglio e specie faro. La gestione è impostata sulla base delle loro esigenze in materia di spazio vitale. Le rispettive disposizioni sono contenute nell'allegato 4, non vi sono modifiche sostanziali.

I progetti di interconnessione sono provvedimenti cofinanziati. La Confederazione sostiene i Cantoni nella misura del 90 per cento dei valori massimi secondo l'allegato 7. I Cantoni stabiliscono le aliquote di contribuzione. Se il Cantone eroga contributi inferiori ai valori massimi possibili, viene ridotto anche l'aiuto finanziario assoluto della Confederazione.

Art. 59 Condizioni e oneri

I progetti di interconnessione durano 8 anni, ovvero 2 anni in più rispetto al passato generando, di conseguenza, una riduzione del dispendio amministrativo. Per poter sfruttare le sinergie con progetti per la qualità del paesaggio sono possibili deroghe a tale durata.

L'agricoltore s'impegna a gestire le superfici conformemente alle condizioni del progetto fino alla conclusione dello stesso. Con i gestori che compiono 65 anni durante il periodo obbligatorio è possibile concordare una durata più breve.

In una guida concernente l'interconnessione i provvedimenti frequenti vengono definiti in maniera uniforme e raggruppati come provvedimenti standard. Questi ultimi sono un mezzo per realizzare in maniera semplice i progetti di interconnessione. A seconda delle specie bersaglio o faro, sono possibili provvedimenti più mirati quali SPB specifiche di una regione o altri provvedimenti su superfici d'interconnessione definiti dal Cantone.

Sono fatti salvi eventuali adeguamenti del contributo federale sulla base del quadro finanziario.

Capitolo 4: Contributo per la qualità del paesaggio

Art. 60 Contributo

Con il contributo per la qualità del paesaggio vengono sostenuti progetti con finalità regionali e paesaggistiche. L'attuazione di progetti deve avvenire a tappe e tutte le regioni devono avere la possibilità di realizzare progetti. Per tale motivo, in una prima fase ai mezzi federali per il contributo per la qualità del paesaggio è posto un tetto massimo, procedendo alla ripartizione tra Cantoni in base alla SAU e al CN. In tal modo, si fornisce ai Cantoni sicurezza nella pianificazione: i fondi per progetti per la qualità del paesaggio sono versati loro fino al massimo stabilito per il contributo.