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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
Capitolo 2: Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento
Sezione 1: Contributo di base
Art. 47 Contributo
Danno diritto ai contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento le superfici indicate nell'articolo 32. Il contributo di base viene versato anche a favore delle superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione familiare (cfr. art. 51). Per determinate SPB il contributo di base è ridotto (cfr. all. 7) o viene versato solo per metà.
Per poter beneficiare di contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento devono essere coltivate colture che servono a mantenere la capacità di produzione di derrate alimentari. Questa comprende la produttività del suolo (fertilità), il know-how e il capitale necessario per la produzione. Danno quindi diritto ai contributi, da un lato, le superfici con colture che servono direttamente o indirettamente (quali foraggi per gli animali da reddito) all'alimentazione umana, dall'altro, quelle con colture che consentono di mantenere la capacità di produzione di derrate alimentari, utilizzando il medesimo know-how e tecniche (macchinari) identiche o simili (p.es. colza e mais per la produzione di energia o tabacco). A favore di maggesi, alberi di Natale, canne, eccetera non possono essere versati contributi, in quanto non sono adempiuti i suddetti presupposti. Nella tabella allegata al presente commento è indicato quali colture ricevono i contributi e quali no.
Art. 48 Condizioni e oneri
Per le superfici permanentemente inerbite viene presupposta una densità minima di animali. Per quelle gestite come SPB deve essere raggiunta solo la metà di tale densità minima. In tal modo si vuole evitare un'intensificazione indesiderata della gestione. Il prato artificiale, quale elemento chiave di un avvicendamento equilibrato delle colture, non deve adempiere la condizione della densità minima di animali. Quest'ultima è differenziata in funzione delle zone al fine di tener conto del rispettivo potenziale di produzione. La densità minima di animali viene fissata per l'intera azienda e confrontata con l'effettivo di animali della stessa. Se la densità minima non è raggiunta, per l'intera superficie permanentemente inerbita non vengono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento.
Sezione 2: Contributo per le difficoltà di produzione
Art. 49
Si applicano le medesime esigenze valide per il contributo di base.
Sezione 3: Contributo per la superficie coltiva aperta e le colture perenni
Art. 50
Il contributo alle superfici coltive aperte e alle colture perenni è identico in tutte le zone (300 fr. l'ettaro) e viene versato anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine coltivate per tradizione familiare (cfr. art. 51). Si applicano le medesime condizioni valide per il contributo di base. Siccome vengono promosse le superfici coltive aperte e le colture perenni, l'esigenza relativa alla densità minima di animali è superflua.