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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
Art. 66 Condizioni e oneri
Le esigenze del programma di produzione estensiva restano in gran parte invariate. Il nuovo raggruppamento delle colture consente di produrre separatamente cereali panificabili, cereali da foraggio e sementi di cereali, concedendo maggiore flessibilità alle aziende.
Sezione 4: Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita
Art. 67 Contributo
Mediante questo contributo s'intende promuovere una forma di produzione adeguata al potenziale locale specifico dell'azienda. Rispetto a molti Paesi vicini, la Svizzera presenta il grande vantaggio di avere luoghi adatti alla produzione di erba. L'accento è posto sull'utilizzo efficiente del foraggio ottenuto da prati e pascoli per la produzione di latte e carne. Una produzione efficiente è possibile sia su superfici con resa elevata che su superfici con resa contenuta.
Art. 68 Condizioni e oneri
Il capoverso 1 disciplina le esigenze in materia di foraggiamento che devono essere adempiute nell'intera azienda per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo. Almeno il 90 per cento della sostanza secca dell'intera razione annuale deve essere composto da foraggio di base; il restante 10 per cento può essere costituito da foraggio di base o concentrato, che integri la razione annuale a seconda delle esigenze.
Inoltre, è prescritta una quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli nella regione di pianura dell'80 per cento e in quella di montagna del 90 per cento della razione annuale. Ciò crea maggiore flessibilità nella regione di pianura quanto all'impiego di altro foraggio di base come ad esempio il mais. Si tiene inoltre conto delle diverse condizioni locali. Il fatto che il foraggio provenga dalla superficie aziendale o no è irrilevante ai fini della concessione dei contributi. Nel bilancio foraggero viene computato come foraggio ottenuto da prati e pascoli anche l'apporto di foraggio di prato. La provenienza del foraggio va disciplinata attraverso le esigenze di label private. Ciò consente un sufficiente margine di manovra per la delimitazione e il posizionamento sul mercato.
Il capoverso 2 disciplina il computo del foraggio ottenuto da colture intercalari nel bilancio foraggero. Le colture intercalari destinate alla produzione di foraggio possono rappresentare una valida integrazione della razione e vengono pertanto computate nella stessa come foraggio ottenuto da prati e pascoli. Il limite di 25 quintali di sostanza secca per anno e coltura consente di evitare una quota eccessiva nel bilancio foraggero. Tali superfici non danno diritto ai contributi.
Il capoverso 3 prescrive un numero minimo di animali che consumano foraggio grezzo in funzione della superficie foraggera disponibile (superficie permanentemente inerbita e prati artificiali). I valori inerenti alla densità minima di animali per zona corrispondono a quelli applicati per i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. Essendo il contributo versato per l'intera superficie inerbita, l'esigenza relativa alla densità minima di animali va adempiuta anche per i prati artificiali. Prescrivendo una densità minima di animali si escludono dai contributi le forme molto estensive di produzione di latte e carne, al fine di garantire una produzione di latte e carne conforme alle esigenze locali ed efficiente dal profilo dell'impiego delle risorse.