Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 9 pagine

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I. Introduzione

1. Antefatti

L’8 febbraio 2004 Popolo e Cantoni hanno accettato l’iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia» (art. 123a della Costituzione federale [Cost.]1). Il Consiglio federale ha in seguito fissato al 1° agosto 2008 l’entrata in vigore delle disposizioni esecutive nel Codice penale.

Come chiesto dall’iniziativa popolare, le disposizioni esecutive escludono l’esame automatico dell’internamento a vita, senza tuttavia violare i principi dettati dal diritto internazionale: L’autorità cantonale d’esecuzione delle pene incarica, su richiesta dell’interessato o d’ufficio, la Commissione peritale federale di esaminare se sono emerse nuove conoscenze scientifiche che permettono di curare la persona internata. In base al rapporto della Commissione peritale, l’autorità cantonale d’esecuzione delle pene decide se proporre un trattamento. Se da tale trattamento risulta che è possibile ridurre nettamente la pericolosità dell’autore, il giudice commuta l’internamento a vita in un trattamento stazionario.

Secondo l’articolo 387 capoverso 1bisdel Codice penale (CP)2 il Consiglio federale è incaricato di emanare un’ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (di seguito: Commissione peritale). L’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha elaborato un avamprogetto di ordinanza3 e un rapporto esplicativo4. Il 26 ottobre 2012 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha avviato un’indagine conoscitiva presso le cerchie interessate al di fuori dell’Amministrazione federale. L’indagine si è conclusa il 31 gennaio 2013.

Complessivamente sono pervenuti 34 pareri5. Hanno risposto 31 dei 36 interpellati (26 Cantoni e 10 organizzazioni / istituzioni). Uno ha espressamente rinunciato a pronunciarsi in merito. In 4 hanno partecipato spontaneamente all’indagine conoscitiva.

Il presente rapporto rappresenta una sintesi dei risultati dell’indagine conoscitiva. È stato tenuto conto non soltanto dei pareri espressi in merito alle critiche principali, ma anche di singole opinioni. Per le motivazioni più dettagliate si rimanda ai pareri originali.

II. Panoramica dei risultati dell’indagine conoscitiva

1. Scopi del progetto

Il Consiglio federale ha illustrato i compiti, il funzionamento e la composizione della Commissione peritale nel suo messaggio sull’attuazione dell’articolo 123a Cost. relativo all’internamento a vita di criminali estremamente pericolosi6. L’avamprogetto di ordinanza concreta le disposizioni in materia nonché quelle contenute nella legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)7 e nell’ordinanza sull’organizzazione del Gover-

1

RS 101

2

RS 311

3

http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/gesetzgebung/lebenslange_verwahrung/entw-fachkommission-i.pdf

4

http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/gesetzgebung/lebenslange_verwahrung/erlfachkommission-i.pdf

5

Hanno espresso un parere 26 Cantoni, 2 partiti e 6 organizzazioni e istituzioni.

6

Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero nella sua versione del 13 dic. 2002 (Attuazione dell’art. 123a della Costituzione federale relativo all’internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), FF 2006, 822 segg. (di seguito: messaggio sull’attuazione).

7

RS 172.010