Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 9 pagine

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direttive.

3. Articolo 2 Compiti

L’UDC approva che la Commissione peritale intervenga soltanto su mandato di un’autorità d’esecuzione. Il Cantone VD ritiene tuttavia che l’intervento della Commissione peritale (art. 2 lett. a dell’avamprogetto: «su istanza dell’autorità competente») contraddica il tenore dell’articolo 64c CP («d’ufficio»).

PBD approva la doppia competenza della Commissione peritale (esame delle nuove conoscenze scientifiche e applicazione al caso concreto). Secondo ZH la competenza per l’esame dello stato di salute attuale deve essere sancita nell’ordinanza. VD ritiene che la pericolosità dell’autore debba essere valutata anche dalla Commissione peritale.

Secondo VD l’ordinanza deve precisare cosa s’intende per «nuove conoscenze scientifiche».

Secondo BE e CDDGP occorre introdurre esplicitamente nell’ordinanza la possibilità di verificare la curabilità dell’internato a vita già mentre questo sconta la pena. TG chiede che siano disciplinati gli intervalli di tempo tra le verifiche periodiche.

BL e UDC ritengono che il compito d’informare (art. 2 lett. d) sia poco chiaro e discutibile; andrebbe in ogni caso interpretato in senso stretto. Secondo PBD è sufficiente che il pubblico sia informato ogni quattro anni.

4. Articolo 3 Composizione

AG, PBD e UDC approvano il numero dei membri della Commissione peritale. TI chiede che le tre lingue ufficiali siano rappresentate adeguatamente nella Commissione peritale. Visto che la disposizione in materia di ricusazione può portare a situazioni in cui mancano membri che redigano il rapporto nella lingua della procedura, GE chiede di aumentarne il numero a 15 o di far valutare la curabilità dell’internato a vita da specialisti cantonali. Pur approvando la possibilità di nominare esperti stranieri, AG e PBD ritengono che il loro numero debba essere limitato; TG respinge detta possibilità. UDC invita a non scegliere prevalentemente oppositori all’iniziativa popolare sull’internamento.

Numerosi partecipanti (13) hanno tematizzato la composizione della commissione peritale. I suoi membri devono disporre delle necessarie competenze nel settore della psichiatria forense o in quello terapeutico (SG, ZH, GR, CDDGP). BL, invece, approva la formulazione cumulativa.

Secondo ZH non è chiaro se l’articolo 3 capoverso 2 si riferisca anche agli psicologi specializzati. CDDGP auspica che siano nominati anche psicologi dotati delle necessarie conoscenze specifiche. BS ritiene che l’interdisciplinarietà sia importante: l’idoneità alla terapia va valutata in base alla pericolosità pubblica e quindi occorre allestire una prognosi legale, il che richiede conoscenze specifiche in materia di diritto penale, di criminologia e di esecuzione. Anche OW, VD e BE hanno tematizzato l’interdisciplinarietà e chiedono che, oltre ai medici, siano rappresentati anche giuristi e specialisti in materia di esecuzione penale (esprimono un parere simile anche GR, TG, LU e PBD). graap chiede inoltre che vengano coinvolte guide spirituali o specialisti dei settori sociale ed educativo.

5. Articolo 7 Comitato

CP non ritiene appropriato il sistema dei comitati e propone di incaricare la Commissione peritale nel suo insieme di adottare i rapporti sull’idoneità alla terapia con un quorum di sette membri. UDC approva il sistema dei comitati sottolineando tuttavia che il risultato materiale non deve essere anticipato dalla composizione del comitato; visto che le decisioni riguardanti una persona internata a vita sono essenziali, BL chiede di introdurre una maggioranza qualificata e di aumentare a sei il numero dei membri del comitato.