Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 9 pagine

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Capoverso 3:

I diritti di partecipazione della persona internata a vita sono stati tematizzati da svariati partecipanti (9). Secondo LU l’ordinanza sulla Commissione peritale deve tenere conto delle critiche mosse nella letteratura alle commissioni peritali cantonali concordatarie secondo l’articolo 62d CP – in particolare l’assenza del diritto di essere sentiti e della possibilità di far valere motivi di ricusazione – e vanno previste regole chiare. In questo senso anche VD, BS, TI, BE, TG, GE, CDDGP e FSA chiedono di disciplinare in modo più approfondito l’audizione della persona interessata (diritto di essere sentiti e assistiti da un difensore), visto che si tratta del diritto di essere sentiti previsto dal diritto amministrativo.

ZH chiede che l’ordinanza disciplini esplicitamente l’assenza del diritto di partecipazione (assenza di poteri coercitivi della Commissione peritale). ZH solleva inoltre la tematica del diritto di non deporre.

10. Articolo 13 Protezione dei dati

NE e VD qualificano come insufficienti le basi legali del trattamento e della registrazione dei dati; il tema va disciplinato in maniera più approfondita.

Secondo FR il capoverso 2 è troppo restrittivo (comunicazione di dati personali soltanto con il consenso esplicito dell’interessato) e deve essere formulato in maniera più ampia analogamente all’articolo 74 capoverso 1 lettere c e d CPP.

11. Articolo 15 Indennità

Secondo NE le indennità per i membri della Commissione peritale sono troppo basse (indennità giornaliera pari a 400 franchi conformemente all’articolo 8n capoverso 1 lettera a OLOGA).