Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/111: Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita · 9 pagine

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6. Articolo 8 Ricusazione

ZH propone di definire come ulteriore motivo di ricusazione anche la partecipazione a una precedente perizia.

FSA osserva che nemmeno il «presidente decano» può essere parziale. GL propone, in caso di parzialità dell’intera presidenza, di prevedere come rappresentante il membro della commissione più anziano per nomina e non per età.

VD e LU chiedono che la persona internata a vita possa far valere motivi di ricusazione. I pareri di BS, TI, BE, TG, CDDGP e FSA vanno nella stessa direzione (cfr. il rapporto ad art. 11).

7. Articolo 9 Deliberazioni

Secondo OW il termine «Beschlussfassung» impiegato nella versione tedesca è fuorviante se impiegato in relazione ai rapporti (BS esprime un parere simile). Considerato l’articolo 2 lettera a («beurteilt ») e l’articolo 10 («Bericht») BS propone di impiegare termini uniformi nell’articolo 9 («Beschlüsse»).

Secondo NW non deve essere concessa la possibilità di astenersi dal voto quando si tratta di approvare i rapporti (FSA esprime un parere simile). ZH ritiene che l’obbligo di votare non sia conciliabile con l’astensione dal voto ammessa secondo il rapporto esplicativo. FSA chiede una maggioranza qualificata per le decisioni negative.

Nella versione francese dell’avamprogetto e del rapporto esplicativo, VD, JU, FR e CP evidenziano la contraddizione tra i termini «majorité absolue» e «majorité simple».

8. Articolo 10 Rapporto

AG e CDDGP accolgono esplicitamente la trasparenza o l’obbligo di indicare il parere minoritario. NE, VD e BE chiedono che il rapporto illustri anche il parere maggioritario con la pertinente motivazione.

NW, temendo che l’indicazione del risultato della votazione e del parere minoritario permetta di risalire ai singoli votanti, propone di non illustrare il risultato della votazione.

GL ritiene ambigua l’espressione «parere minoritario con la pertinente motivazione» di cui al capoverso 1 lettera c e propone di sostituirla con «i pareri di singoli membri che si scostano dal parere maggioritario con la pertinente motivazione».

NE e FSA chiedono che l’ordinanza preveda un termine ordinatorio per la redazione del rapporto (FS: 6 mesi; NE: di norma poche settimane). Il rapporto deve inoltre essere redatto nella lingua della procedura (NE).

ZG ritiene che l’ordinanza debba obbligare la Commissione peritale, dopo la valutazione, a rispondere alle domande poste dall’autorità competente a titolo chiarificatorio.

SG, OW, SZ, BS, LU e CDDGP chiedono che l’ordinanza escluda la possibilità di impugnare direttamente il rapporto (VS esprime un parere simile).

9. Articolo 11 Competenze

Capoversi 1 e 2:

AG accoglie positivamente le competenze esaustive della Commissione peritale. BS, LU e CDDGP chiedono di vincolare il ricorso a specialisti esterni all’approvazione dell’autorità di esecuzione delle pene («sovranità procedurale») e quindi di abrogare il capoverso 2 o integrare il capoverso 1. GL solleva la questione dell’assunzione dei costi per questi accertamenti esterni, sottolineando che, secondo la normativa proposta, detti costi sarebbero a carico della Confederazione, il che andrebbe precisato nell’ordinanza.