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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 3 pagine
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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del XX.XX.2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Ingresso
Visti gli articoli 31 capoversi 2bise 2ter, 41 capoverso 2bis, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr) e l’articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)4,
Art. 2 cpv. 4 e 5
4 e 5Abrogati
Art. 2a Divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol
(art. 31 cpv. 2bise 2terLCStr)
1È vietato guidare sotto l’influsso dell’alcol:
a. durante lo svolgimento dell’attività di trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada (art. 8 cpv. 2 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori e art. 3 cpv. 1 della legge federale del 20 marzo 20096 sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada);
b. durante il trasporto professionale di persone;
c. durante il trasporto di merci con autoveicoli pesanti;
d. durante il trasporto di merci pericolose;
RU 2013 xxxx
1 RS 741.11
2 RS 741.01
3 RS 814.01
4Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle
ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).