Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 21 pagine
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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
K163-0758
Commenti alle proposte di modifica
1. Modifica dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51)
Sostituzione di espressioni
I termini «autorità di ammissione» e «autorità» vengono sostituiti, in tutto l’atto normativo, con il termine «autorità cantonale», che contempla anche le autorità incaricate delle misure amministrative. Come le autorità di ammissione, anche queste ultime sono infatti chiamate a confrontarsi con questioni legate all’idoneità alla guida.
Art. 7
bis
Cpv. 1
Questa disposizione viene ripresa dall’allegato 1 OAC. Quest’ultimo deve infatti contenere unicamente i requisiti medici minimi.
Cpv. 3
Diversamente dall’opinione oggi prevalente, per decidere se si può derogare ai requisiti medici minimi richiesti, non è sufficiente una visita specialistica (episodica). L’oftalmologo è senza dubbio in grado di valutare l’acuità visiva del titolare della licenza, ma se quest’ultimo presenta anche un rallentamento cognitivo (p. es. perché affetto dal morbo di Parkinson), la sua idoneità alla guida potrà essere valutata soltanto nel quadro di un esame completo eseguito da un medico specializzato in medicina del traffico. Per poter svolgere tali esami, i medici devono possedere l’autorizzazione del livello di formazione 3 (art. 47 cpv. 2 lett. c AP OAC).
Le attitudini fisiche e psichiche di un individuo «non sono nel complesso compromesse» anche se quest’ultimo, pur non soddisfacendo i requisiti medici minimi, è in grado di compensare le deficienze individuate (p. es. usando occhiali o lenti a contatto durante la guida in caso di insufficiente acuità visiva). In questi casi l’autorità cantonale decide le condizioni da iscrivere nella licenza (art. 24d OAC).
Art. 9
Cpv. 1
Per eseguire l’esame sommario della vista, non è necessario che il medico sia munito di un’autorizzazione in materia di medicina del traffico. È infatti sufficiente che sia abilitato a svolgere un’attività professionale indipendente. Il termine «medico» va pertanto precisato. Il riconoscimento di diplomi esteri è retto dalla legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11). Anche i diplomi di ottico ottenuti all’estero possono essere riconosciuti in Svizzera.
Gli ottici diplomati sono specialisti della correzione dei difetti della vista. Sono cioè formati per misurare la vista dei pazienti e, all’occorrenza, per testare la tolleranza alle lenti a contatto. Dopo un esame e un’analisi minuziosi, determinano i valori di correzione (prescrizione di occhiali) o adeguano la graduazione delle lenti a contatto. Considerate le loro qualifiche tecniche, non è necessario che siano riconosciuti dall’autorità cantonale, come prescrive invece il diritto vigente.