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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 6 pagine
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Ordinanza che disciplina l’esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC)
Modifica del XX.XX.2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 settembre 20071 sui maestri conducenti è modificata come segue:
Art. 2 lett. f
Nella presente ordinanza ricorrono i termini seguenti:
f. pratica di formazione: i corsi di formazione per allievi conducenti descritti nei moduli B7, A7 e C7 dell’allegato 1 e svolti sotto la sorveglianza degli organizzatori riconosciuti.
Art. 5 cpv. 1 lett. a, 2 lett. b e 3 lett. b
1L’abilitazione a maestro conducente della categoria B è rilasciata a chi:
a. è in possesso di un attestato professionale federale di «maestro conducente per automobili» (modulo B), se include le competenze conformemente all’allegato 1 numero 1;
2L’abilitazione a maestro conducente della categoria A è rilasciata a chi:
b. è in possesso di un attestato professionale federale di «maestro conducente per motoveicoli» (modulo A), se include le competenze conformemente all’allegato 1 numero 2.
3L’abilitazione a maestro conducente della categoria C è rilasciata a chi:
b. è in possesso di un attestato professionale federale di «maestro conducente per autocarri» (modulo C), se include le competenze conformemente all’allegato 1 numero 3.
RU 2013 xxxx