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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 2 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del XX.XX.2013

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1, secondo periodo

1(...) Se non rimette più in circolazione il veicolo, deve depositare anche la licenza di circolazione affinché l’autorità possa annullarla; in caso contrario, le targhe possono essere bloccate per la durata necessaria.

Art. 13 cpv. 2, secondo periodo

2(...) Targhe trasferibili sono rilasciate al massimo per due veicoli. Questa limitazione non si applica agli autoveicoli di lavoro e ai rimorchi. È vietato adoperare più di una targa trasferibile o più di una coppia di tali targhe per uno stesso veicolo.

Art. 19 cpv. 1 e 4

1Ai fini dell’immatricolazione provvisoria un attestato d’assicurazione di validità limitata deve essere a disposizione dell’autorità.

4Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

RU 2013 xxxx

1 RS 741.31