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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 3 pagine
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Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)
Modifica del XX.XX.2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. i
1Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
i. OMaeC: ordinanza del 28 settembre 20072 sui maestri conducenti.
Art. 5 cpv. 1
1Le autorità cantonali concentrano i controlli sui comportamenti che compromettono la sicurezza, sui luoghi pericolosi e sul sostegno degli sforzi intesi a conseguire l’obiettivo di trasferimento secondo la legge del 19 dicembre 20083 sul trasferimento del traffico merci.
Art. 8
Le prove delle infrazioni alle norme della circolazione sono raccolte secondo il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 20074.
Art. 11 cpv. 6
6L’inosservanza del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol è accertata se il valore più basso delle due misurazioni:
a. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,50 per mille, per persone soggette al divieto di guidare sot-
RU 2013 xxxx