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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 2 pagine

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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del XX.XX.2013

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 120a lett. a

Oltre alle agevolazioni di cui agli articoli 118, 119 e 120, agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 10 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni:

a. non è necessario che i dispositivi d’illuminazione siano fissati stabilmente (art. 109). Se si richiede l’uso di un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr2, art. 30, 31 e 39 ONC3), i veicoli devono essere muniti almeno di una luce gialla anabbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da davanti e da dietro.

Art. 171 cpv. 4

4L’uso dei dispositivi di illuminazione sui monoassi che non pesano più di 80 kg senza attrezzi suppletivi è retto dall’articolo 120a lettera a.

Art. 204 cpv. 3

3Non è necessario che le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti siano applicati stabilmente. Non è necessaria la luce per illuminare la targa. Per le corse sulle strade pubbliche, di giorno devono essere applicati le luci di fermata e gli indicatori di direzione lampeggianti, se quelli del veicolo trattore non sono facilmente visibili. Di notte e in cattive condizioni atmosferiche, devono essere applicati le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti. Sui rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile è sufficiente una luce gialla anabbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da davanti e da dietro, o, al posto della luce gialla, una luce di coda rossa, se i rimorchi sono trainati da veicoli a motore.

RU 2013 xxxx

1 RS 741.41

2 RS 741.01

3 RS 741.11