Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
lettera a: dati dai registri fiscali federali e cantonali possono fornire informazioni supplementari sulla
situazione economica delle persone da sottoporre al controllo, ad esempio nel caso di evidenti discrepanze tra tenore di vita e dati fiscali;
lettera b: i dati dai registri dei controlli degli abitanti non sempre vengono acquisiti perché spesso hanno
soltanto un valore aggiunto limitato. Esse possono però, in funzione della situazione, fornire importanti indicazioni per la valutazione della situazione personale degli interessati;
lettera c: nel controllo ampliato viene esaminata nel dettaglio la situazione finanziaria della persona sotto-
posta al controllo. Perciò, possono essere acquisiti sistematicamente dati presso istituti finanziari e banche con i quali la persona interessata intrattiene relazioni d’affari;
lettera d: l’audizione personale serve ad affrontare argomenti che non risultano o risultano solamente in
modo poco chiaro dalle consultazioni dei registri.
Il capoverso 3 disciplina l’acquisizione dei dati all’estero. I dati che secondo i capoversi 1 e 2 possono essere acquisiti in Svizzera, se necessario possono essere acquisiti anche all’estero.
Il capoverso 4 chiede che per la valutazione del rischio per la sicurezza, i servizi specializzati CSP devono potersi basare su una quantità sufficiente di dati relativi a un periodo di tempo adeguato. Se questi requisiti non sono soddisfatti, non si può valutare se esiste un rischio per la sicurezza. Se necessario, la persona interessata viene sentita anche secondo il capoverso 5. Ciò può, ad esempio, essere il caso se prima del controllo la persona interessata ha soggiornato per un lungo periodo in un Paese nel quale non è possibile acquisire dati o, comunque, non è possibile acquisire dati affidabili. L’espressione «periodo di tempo adeguato» è stata consapevolmente formulata in modo aperto. L’attuale normativa dell’articolo 19 capoverso 3 OCSP, in virtù della quale i servizi specializzati CSP devono disporre almeno di dati concernenti i cinque anni precedenti l’avvio del controllo di base e i dieci anni precedenti l’avvio del controllo ampliato, è stata in parte giudicata sproporzionata e troppo assoluta. Sono perciò ipotizzabili due approcci di soluzione: o, nell’ambito delle sue disposizioni d’esecuzione sui CSP, il Consiglio federale precisa l’espressione «quantità sufficiente di dati relativi a un periodo di tempo adeguato», oppure l’interpretazione di questa espressione rimane a discrezione dei servizi specializzati CSP.
Il capoverso 5 prevede che i servizi specializzati CSP possono sentire personalmente la persona da sottoporre al controllo indipendentemente dal livello di controllo se nell’ambito dell’acquisizione dei dati vengono scoperte circostanze rilevanti in materia di sicurezza. Una simile audizione può avere luogo anche se ai sensi del capoverso 4 il servizio specializzato CSP non ha potuto acquisire una quantità sufficiente di dati relativi a un periodo di tempo adeguato. Questa audizione personale non va confusa con l’audizione di cui al capoverso 2 lettera d. Quest’ultima può essere eseguita senza indizi di un rischio per la sicurezza e non è limitata quanto alla sua portata. Per il chiarimento di particolari circostanze rilevanti o per ottenere dati supplementari su un periodo di tempo più lungo il servizio specializzato CSP può anche sentire terzi. Simili audizioni possono avvenire soltanto con il consenso della persona sottoposta al controllo e dei terzi interessati.
Capoverso 6: succede che i dati necessari per la valutazione del rischio non riguardino soltanto le persone sottoposte al controllo, bensì anche terzi. Ciò può, ad esempio, essere il caso degli estratti conto bancari di una persona sposata. Il capoverso 6 prevede perciò che anche questi dati personali devono poter essere trattati, sempre che siano indivisibilmente connessi con i dati sulla persona sottoposta al controllo e indispensabili per la valutazione del rischio. L’onere connesso ogni volta con l’ottenimento del consenso della persona terza al trattamento dei dati sarebbe sproporzionatamente elevato per i servizi specializzati CSP. Per ragioni di trasparenza, i servizi specializzati CSP devono dunque informare questi terzi sul trattamento dei dati. Se l’informazione non è possibile o lo è solamente con un onere sproporzionato, si applica l’articolo 18a capoverso 4 lett. b LPD.
Art. 40
Il concorso di autorità alla procedura deve continuare a essere fornito gratuitamente (cpv. 1). I terzi, ad esempio banche o istituti di credito, ai quali si ricorre affinché collaborino, devono essere indennizzati se l’onere così causato è considerevole. Un siffatto onere diventa considerevole in particolare se va oltre l’allestimento di estratti conto e simili e richiede ricerche particolarmente intense da parte dei terzi interpellati. Il Consiglio federale disciplinerà i presupposti e l’ammontare di simili indennizzi nelle disposizioni d’esecuzione.
Art. 41
Capoverso 1: una procedura di controllo già avviata viene abbandonata se la persona da sottoporre al controllo nel corso della procedura revoca il suo consenso o rifiuta di collaborare, oppure se per un altro motivo