Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

persona da sottoporre al controllo. Non sono ammesse pure congetture, in particolare se riguardano l’orientamento politico della persona da sottoporre al controllo.

Il capoverso 4 deve infine assicurare l’autonomia dei servizi specializzati CSP per la valutazione del rischio per la sicurezza. Il CSP non può essere utilizzato abusivamente per intrighi politici.

Art. 43

Il capoverso 1 disciplina le varie dichiarazioni dei servizi specializzati CSP nelle quali viene registrato il risultato della valutazione:

 lettera a: se il servizio specializzato CSP giunge alla conclusione che la persona sottoposta al controllo

non presenta rischi per quanto riguarda l’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza, rilascia una dichiarazione di sicurezza;

 lettera b: se il servizio specializzato CSP accerta che nell’esercizio dell’attività sensibile sotto il profilo

della sicurezza da una persona sottoposta al controllo derivano taluni rischi per la sicurezza e che questi però possono essere ridotti imponendo determinate condizioni, rilascia una dichiarazione di sicurezza con riserva e raccomanda al servizio competente per l’attribuzione pertinenti condizioni;

 lettera c: se giunge alla conclusione che l’esercizio dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza da

parte la persona sottoposta al controllo costituisce un rischio, il servizio specializzato CSP rilascia una dichiarazione di rischio;

 lettera d: se a motivo dell’insufficienza dei dati acquisti di cui all’articolo 39 capoverso 4 una persona non

può essere valutata secondo le norme, il servizio specializzato CSP rilascia una dichiarazione di constatazione.

Capoverso 3: sebbene, di per sé, il diritto formale di essere sentiti non si applichi senza problemi nel caso di un atto materiale (si veda l’art. 51 cpv. 3), il capoverso 3 è inteso a garantire che la persona interessata possa tutelare adeguatamente i propri interessi già a questo stadio della procedura. La disposizione prevede perciò che prima del rilascio delle dichiarazioni di cui alle lettere b-d, alla persona sottoposta al controllo debba essere data l’opportunità di esprimersi al riguardo. Di fatto, ciò significa che, in presenza di una bozza di dichiarazione di cui alle lettere b-d, la persona interessata va informata in modo adeguato sul contenuto e le va concesso un termine adeguato per esprimersi al riguardo.

Art. 44

Conformemente al capoverso 1, la dichiarazione deve essere comunicata per scritto alla persona controllata e al servizio competente per l’attribuzione dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza. Anche se la dichiarazione non costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 5 PA (si veda l’art. 51 cpv. 3), la persona interessata deve avere la possibilità di prendere atto dei risultati della valutazione ed eventualmente chiedere che venga emanata una decisione. Questo capoverso corrisponde sostanzialmente al diritto vigente (art. 21 cpv. 2-4 LMSI).

Il capoverso 2 stabilisce che, nel caso delle persone che vanno nominate dal Consiglio federale, la comunicazione della valutazione deve essere fatta al dipartimento proponente.

Il capoverso 3 disciplina il caso in cui viene avviato un CSP, ma la persona interessata è soggetta a un controllo anche in relazione con un’altra attività di cui alle lettere a-c (p. es. secondo l’articolo 20b LPers). In questo caso il servizio specializzato CSP deve potere informare il rispettivo servizio competente per l’attribuzione in merito al risultato del controllo principale. Il disciplinamento dell’esame dell’affidabilità di cui all’articolo 20b LPers, nonché di cui all’articolo 14 LM, esige che le due procedure vengano riunite se, in virtù della presente legge, una persona deve parimenti essere sottoposta a un CSP.

Il capoverso 4 consente ai servizi specializzati CSP, in caso di militari potenzialmente violenti, di informare in merito al risultato della loro valutazione il servizio competente in virtù dell’articolo 113 LM per la cessione o il ritiro dell’arma militare personale. Se, nell’ambito di un controllo, il servizio specializzato CSP constata che la persona interessata, che è soggetta all’obbligo di prestare servizio militare, presenta un elevato potenziale di violenza, deve informare le autorità militari affinché queste possano decidere in merito al ritiro dell’arma militare.

Art. 45

L’articolo 45 prevede che, nel caso di una fondata riserva riguardo alla sicurezza e di urgenza, nell’ottica della prevenzione dai pericoli i servizi specializzati CSP possono informare in merito alle loro constatazioni i competenti servizi di cui all’articolo 44 già prima che la procedura sia conclusa. In seguito a ciò, il servizio competente può adottare misure di sicurezza preventive, il che corrisponde al vigente articolo 20 OCSP.