Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
essa non entra più in considerazione per la funzione cui mirava o il mandato in questione (p. es. insolvenza della ditta per la quale la persona da sottoporre al controllo avrebbe dovuto operare).
Il capoverso 2 prevede che sia la persona da sottoporre al controllo sia il servizio che ha avviato la procedura vengano informati dell’abbandono della procedura. La persona interessata è di conseguenza considerata «non controllata» e non può esercitare la pertinente attività sensibile sotto il profilo della sicurezza o non può assumere la relativa funzione.
Il capoverso 3 stabilisce che dopo l’abbandono della procedura di controllo i dati e i documenti già acquisiti dal servizio specializzato CSP siano distrutti. Vengono distrutti i dati acquisiti, ma non la dichiarazione di abbandono e il verbale di distruzione. Né l’una né l’altro possono però contenere dati che potrebbero essere svantaggiosi per la persona interessata. Le disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale disciplineranno la durata di conservazione della dichiarazione di abbandono e del verbale di distruzione.
Art. 42
In passato è stato da più parti criticato il fatto che la normativa vigente della LMSI non menziona esplicitamente che cosa va considerato come rischio per la sicurezza. Perciò ora sarà inserita una corrispondente norma che renda, per analogia, il senso della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale. Rimane inteso che non vi è alcun metodo di valutazione puramente quantitativo quando si tratta di stimare il rischio in relazione alle azioni o alle omissioni umane. Si applica perciò un metodo qualitativo con il quale vengono valutati la presenza e il concorso di fattori di rischio.
Capoverso 1: il rischio è, nella dottrina, il prodotto della probabilità che si verifichi un evento e delle ripercussioni di tale evento. L’espressione «attività sensibile sotto il profilo della sicurezza», determinante per l’assoggettamento al CSP, contiene nella sua definizione le ripercussioni delle quali va impedito il verificarsi. Si tratta di un «notevole o grave pregiudizio per gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2». Se la persona da sottoporre al controllo adempie in maniera appropriata e conforme alle prescrizioni i compiti che le vanno assegnati, il danno non può allora verificarsi per causa sua. L’evento da evitare è dunque e contrario l’esercizio non conforme alle prescrizioni o non appropriato, da parte della persona interessata, dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza. Un rischio per la sicurezza deve quindi venire presunto nel senso della presente legge se è elevata la probabilità che la persona sottoposta al controllo eserciterà l’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza in maniera contraria alle prescrizioni o non appropriato e che così pregiudicherà almeno considerevolmente gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2.
Il capoverso 2 statuisce chiaramente che i servizi specializzati CSP si focalizzano in primo luogo sulla probabilità che si verifichi l’evento. Nella valutazione di una simile probabilità si tratterà inevitabilmente sempre di una previsione associata a incertezze. La base per questa previsione è costituita dalla totalità di tutte le circostanze, ad esempio la personalità della persona interessata, la sua vita anteriore e le sue condizioni di vita, sempre che da esse sia possibile dedurre il suo futuro comportamento. Nel capoverso 2 vengono perciò resi concreti i fattori di rischio che portano a supporre un’elevata probabilità di un pregiudizio, in quanto vi sono definite caratteristiche personali che sono particolarmente ad alto rischio. L’enumerazione si rifà dal profilo materiale all’attuale prassi dei servizi specializzati CSP, nonché alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale.
Anche se le definizioni mirano, in linea di massima, a caratteristiche accertabili nella maniera più obiettiva possibile, sovente queste possono essere dedotte solamente da indizi o dal contesto e in parte si sovrappongono. Con integrità e affidabilità si mira primariamente al carattere, alle abitudini e alle relazioni di una persona con il suo ambiente. Queste caratteristiche sono i requisiti di idoneità per antonomasia nell’esercizio di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza. In presenza di queste caratteristiche, si può essere certi con elevata probabilità che la persona alla quale è stata affidata una simile attività è leale rispetto al suo compito e tutela gli interessi in materia di sicurezza del datore di lavoro o dell’istituzione. Quali tra gli indizi e i nessi dimostrano la mancanza di affidabilità di una persona, la sua presunta ricattabilità o la sua pregiudicata capacità di valutare e di decidere, non può essere specificato al livello della legge, bensì deve, in ultima analisi, essere accertato e illustrato in ogni singola valutazione.
Il capoverso 3 chiarisce che può esserci un rischio per la sicurezza anche senza una colpa della persona interessata. Il CSP è una misura preventiva per proteggere interessi pubblici preponderanti da reati dall’interno, commessi intenzionalmente o per negligenza, fondata su una minaccia obiettiva e non su un comportamento colpevole. Ciò contrariamente, ad esempio, al diritto penale, nel quale la colpa è sempre il presupposto per una pena. Diversamente che nel diritto penale (in dubio pro reo), nel dubbio la sicurezza dello Stato o l’interesse del Paese prevalgono quindi sugli interessi della persona in questione. Si stabilisce altresì che la presunzione di un rischio per la sicurezza deve essere fondata su fatti e circostanze effettive riguardo alla