Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

Art. 46

Il capoverso 1 stabilisce che il servizio competente per l’attribuzione dell’attività o funzione sensibile sotto il profilo della sicurezza (servizio competente per l’attribuzione) non è vincolato alla dichiarazione del servizio specializzato CSP. Ciò corrisponde all’attuale articolo 21 capoverso 4 LMSI. Non spetta ai servizi specializzati CSP adottare o limitare la responsabilità della linea gerarchica per decisioni in materia di personale, bensì unicamente informare l’autorità che decide in merito al rischio connesso con l’attribuzione di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza a una determinata persona.

Capoverso 2: prima della sua decisione, il servizio competente per l’attribuzione deve però prendere conoscenza della dichiarazione del servizio specializzato CSP, poiché soltanto allora può decidere tenendo conto degli eventuali rischi.

Il capoverso 3 autorizza il servizio competente per l’attribuzione, in particolare sulla base delle raccomandazioni del servizio specializzato CSP, a imporre condizioni per l’esercizio dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza. Queste condizioni rappresentano misure atte a ridurre i rischi che per lo più riguardano il diritto in materia di personale. Il servizio competente per l’attribuzione può, ad esempio, esigere che la persona interessata renda nota periodicamente la sua situazione finanziaria o si sottoponga a un test antidroga ecc. Importante in questo contesto è la precisazione che queste condizioni devono orientarsi esclusivamente all’esercizio dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza e non possono riferirsi all’esercizio di altri compiti. Se, ad esempio, il servizio competente per l’attribuzione decide che la persona interessata non può esercitare l’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza, ma sarà impiegata per altri compiti non rilevanti sotto il profilo della sicurezza, allora non si può più stabilire alcuna condizione. Per lo più, le condizioni più idonee vengono raccomandate dal servizio specializzato CSP. Il servizio competente per l’attribuzione non è però vincolato a queste condizioni e può stabilire autonomamente le condizioni. Se tuttavia il servizio competente si scosta dalle condizioni raccomandate, allora deve informare per scritto il servizio specializzato CSP (si veda l’art. 47 lett. b).

Art. 47

Questo articolo statuisce un obbligo di comunicazione del servizio competente per l’attribuzione. Se prende una decisione, che si discosta dalla valutazione del servizio specializzato CSP, deve darne comunicazione a quest’ultimo. La comunicazione può avere luogo mediante un’annotazione nel sistema d’informazione per i CSP di cui agli articoli 52-54. Si tratta, per il servizio specializzato CSP, di mantenere la visione d’insieme sulla prassi dei servizi competenti per l’attribuzione e di trarne i necessari insegnamenti.

Art. 48

Se alla persona da sottoporre al controllo è già stata rilasciata una dichiarazione ancora valida ed equivalente, per motivi di economia procedurale non deve, per quanto possibile, essere eseguita una nuova procedura di controllo. L’articolo 48 prevede perciò che in questo caso vi si può rinunciare. Di regola, nella prassi questa normativa non rappresenta alcun problema se è stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza per lo stesso livello di controllo o uno superiore. Problemi possono però risultare, ad esempio, se per un livello di controllo superiore a una determinata persona è stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza con riserva o una dichiarazione di rischio. È infatti assolutamente possibile che per il trattamento di informazioni classificate «SEGRETO» sussista un rischio per la sicurezza, che però questo rischio sia sostenibile se riferito al trattamento di informazioni classificate «CONFIDENZIALE». Il Consiglio federale dovrà rendere concreta questa prescrizione potestativa a livello di ordinanza.

Art. 49

Le autorità di sicurezza estere accordano esclusivamente a persone che sono state sottoposte al CSP l’accesso a informazioni classificate, a materiale classificato o a zone di protezione e zone di sicurezza. L’autorità svizzera competente può rilasciare l’attestazione di sicurezza relativa alle persone necessaria in siffatti casi esclusivamente alle persone che hanno ricevuto una dichiarazione di sicurezza.

Art. 50

Il capoverso 1 disciplina l’ordinaria ripetizione del CSP. Nella legge si rinuncia a prescrivere intervalli fissi per la ripetizione. Essa fissa unicamente principi generali per la ripetizione del controllo. Il motivo è che in futuro la ripetizione dovrà avvenire sempre più in conformità con l’effettiva esigenza di sicurezza. Il Consiglio federale dovrebbe disciplinare in dettaglio le ripetizioni nelle sue disposizioni d’esecuzione. Ovviamente potrà però anche lasciare tale competenza alle autorità e alle organizzazioni assoggettate e non prescrivere nulla.