Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 82 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)
Il capoverso 2 conferisce sia al servizio che chiede l’avvio della procedura sia al servizio competente per l’attribuzione la possibilità di predisporre una ripetizione del CSP al di fuori dei cicli di ripetizione legali. Il motivo di una simile ripetizione anticipata è l’insorgere di nuovi rischi inerenti alla persona interessata, ad esempio l’apertura di un procedimento penale contro di essa che presenta un rapporto con l’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza. Questa norma corrisponde alla disposizione d’esecuzione vigente (si veda l’art. 18 cpv. 2 OCSP).
Nell’ambito della sua competenza a emanare diritto completivo sulla procedura dei CSP (si veda l’art. 55), il Consiglio federale dovrà anche decidere se vuole introdurre ulteriori ripetizioni anticipate del controllo. Un controllo successivo potrebbe, ad esempio nel caso di dichiarazioni di sicurezza con riserva, essere utile per esaminare l’efficacia delle condizioni imposte.
Art. 51
I capoversi 1 e 2 disciplinano la possibilità della persona controllata di consultare i documenti del controllo e di esigere la rettifica dei dati errati. Nonostante l’adeguamento della formulazione, la normativa corrisponde al diritto vigente (si veda l’art. 21 cpv. 2 LMSI).
Capoverso 3: secondo il diritto vigente, le dichiarazioni dei servizi specializzati CSP vengono emanate sotto forma di decisione (si veda l’art. 20 cpv. 3 LMSI e l’art. 22 OCSP). Tuttavia, qualificare come decisioni le dichiarazioni è giuridicamente sbagliato, poiché esse hanno solamente carattere di raccomandazione (si veda l’art. 21 cpv. 4 LMSI, nonché l’art. 46 cpv. 1 LSIn). I diritti delle persone controllate vengono toccati soltanto se i servizi competenti per l’attribuzione in seguito non attribuiscono la funzione o l’incarico. Le dichiarazioni corrispondono giuridicamente piuttosto al risultato di un assessment che le autorità e le organizzazioni sovente fanno eseguire prima di assumere persone chiave. Anche la valutazione da parte degli addetti agli assessment non viene comunicata sotto forma di decisione impugnabile perché il datore di lavoro può decidere liberamente. Le dichiarazioni dei servizi specializzati CSP rappresentano atti materiali ai sensi dell’articolo 25a PA. Per la presente situazione ciò significa che, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione, la persona interessata può richiedere una decisione impugnabile al servizio specializzato CSP. L’ulteriore iter procedurale si fonda sulla PA. La normativa prevista ridurrà l’onere per il CSP delle persone soggette all’obbligo di leva nell’ambito del reclutamento militare. I servizi specializzati CSP potranno semplicemente comunicare i risultati della valutazione alle persone soggette all’obbligo di leva e soltanto in caso di contestazione delle stesse, emanare una decisione completa.
Art. 52
L’articolo 52 corrisponde sostanzialmente al diritto vigente (si vedano gli art. 144-149 LSIM).
Il capoverso 1 stabilisce che i servizi specializzati CSP devono impiegare un sistema d’informazione per l’esecuzione e la gestione dei CSP.
Capoverso 2: ciascun servizio specializzato CSP è responsabile del trattamento dei dati conforme al diritto.
Capoverso 3: tra questi dati possono anche esserci dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità (art. 3 lett. c e d LPD).
Il capoverso 4 enumera i dati che vengono trattati nel sistema d’informazione.
Capoverso 5: i dati che vengono trattati al di fuori del sistema d’informazione devono esservi menzionati. Si tratta in particolare di documenti cartacei e di registrazioni audio nell’ambito delle audizioni.
Art. 53
L’articolo 53 corrisponde sostanzialmente al diritto vigente (si vedano gli art. 144-149 LSIM).
Capoverso 1: procedura di richiamo
lettera a: i servizi specializzati CSP hanno accesso a tutti i dati per i quali sono competenti;
lettera b: i servizi che chiedono l’avvio del controllo ottengono soltanto l’accesso a quei dati che essi stes-
si hanno acquisito in occasione dell’avvio, nonché al risultato del CSP;
la lettera c stabilisce a quali dati hanno accesso i servizi competenti per l’attribuzione;
la lettera d disciplina a quali dati hanno accesso gli incaricati della sicurezza delle informazioni per
l’adempimento dei loro compiti di controllo;
lettera e: le organizzazioni della Confederazione e dei Cantoni presso i quali sono acquisiti dati hanno
accesso soltanto a dati sull’identità delle persone da sottoporre al controllo o controllate. Esse necessitano di questi dati per sapere su quale persona devono eseguire ricerche supplementari e fornire dati.
Capoverso 2: interfacce