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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
Art. 98 Modalità e portata del diritto di accesso delle autorità
1 Nei limiti del diritto di accesso attribuito loro dalla legge, le autorità federali e cantonali il cui accesso online non è operativo possono chiedere per scritto i dati di VOSTRA di cui necessitano.
2 Nei casi in cui le autorità esercitano il loro diritto di accesso su domanda scritta (art. 96, 97, 98 cpv. 1 e 3, 99), le competenze per il trattamento delle domande di estratti sono disciplinate come segue:
a. le autorità straniere e le autorità federali presentano le loro domande dal Casellario giudiziale svizzero;
b. le autorità cantonali presentano le loro domande al SERCO;
c. le autorità della giustizia militare presentano le loro domande al Servizio di coordinamento della giustizia militare.
3 L’autorità di ricorso ha il medesimo diritto di accesso dell’autorità sulla cui decisione è chiamata a pronunciarsi (cpv. 1; art. 92−97 e 99).
4 L’elenco delle autorità che hanno accesso all’estratto 1 per autorità è esaustivo (art. 92–94, 96 e 99 in combinato disposto con l’art. 55 cpv. 2).
Art. 99 Estratti per autorità straniere
Il rilascio di estratti ad autorità straniere è retto dall’articolo 55.
Capitolo 3: Accesso dei privati ai dati di VOSTRA
Sezione 1: Rilascio dell’estratto per privati
Art. 100
1 Ogni persona che ha il potere di rappresentare l’impresa può chiederne l’estratto per privati al Casellario giudiziale svizzero (art. 91).
2 Il richiedente deve indicare il numero IDI dell’impresa e provare la propria identità.
3Il Casellario giudiziale svizzero non verifica il potere di rappresentanza del richiedente. Invia l’estratto a uno degli indirizzi dell’impresa iscritti nel Registro IDI. L’identità del richiedente è comunicata alla direzione dell’impresa.
4 Il Casellario giudiziale svizzero riscuote un emolumento per il rilascio dell’estratto per privati; il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo degli emolumenti fissandone in particolare l’importo e la composizione.
2012–......