Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La competenza legislativa della Confederazione per l’emanazione di normative sulla tenuta di un casellario giudiziale risulta dalla competenza legislativa generica in materia di diritto penale e di diritto di procedura penale (art. 123 Cost.). Il casellario giudiziale è uno strumento ausiliario, creato con lo scopo primario di amministrare la giustizia penale.

I dati del casellario giudiziale sono tuttavia usati da autorità e privati anche per scopi che esulano dall’ambito penale. I compiti per i quali gli estratti sono rilasciati alle autorità possono essere definiti sia nel diritto federale sia in quello cantonale. Il diritto di utilizzare i dati per scopi non penali non deve pertanto essere sancito separatamente nella Costituzione.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Vari trattati bilaterali e multilaterali di assistenza giudiziaria (direttamente applicabili) contengono disposizioni sulla fornitura di informazioni del casellario giudiziale e lo scambio di decisioni di condanna con l’estero. Il progetto tiene conto di queste disposizioni.

5.3 Forma dell’atto

Una revisione del diritto del casellario giudiziale è innanzitutto una revisione di natura legislativo-formale, in quanto i dati penali sono dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge sulla protezione dei dati. L’attuale normativa in materia (art. 365–371 CP) contiene soltanto poche disposizioni ad ampio raggio, che limitano molto il campo di azione. Rispetto all’attuale struttura normativa, il nuovo diritto del casellario giudiziale è molto più dettagliato. Va pertanto creata una legge sul casellario giudiziale a se stante. Le disposizioni meramente esecutive continueranno a essere disciplinate in un’ordinanza.