Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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I dati sono immessi prevalentemente dai Cantoni, le modifiche legislative in quest’ambito hanno pertanto ripercussioni lievissime a livello federale. Soltanto l’archiviazione delle copie elettroniche delle sentenze ai sensi dell’articolo 21 determinerà un onere maggiore, però compensato dal fatto che non devono più essere richieste le sentenze ai fini della commisurazione della pena e delle attività di controllo. Nella stragrande maggioranza dei casi non sarà necessario acquistare altri scanner per la scansione delle sentenze, in quanto le copie dovrebbero essere già disponibili in formato elettronico e importabili direttamente dal sistema informatico dell’autorità giudicante. Le altre modifiche legislative riguardanti l’immissione dei dati non hanno ripercussioni, in quanto:
− In seguito alla leggera modifica delle condizioni per l’iscrizione nei registri
delle persone andrà iscritta in alcuni casi qualche sentenza in più (sentenze per un crimine o un delitto che prescindono da una punizione; sentenze per contravvenzioni con inasprimento della pena previsto per legge; un numero maggiore di sentenze contro minorenni). Ciò non dovrebbe però incidere particolarmente.
− Le sentenze straniere possono essere iscritte in forma semplificata (riferimento
alla sanzione; senza trascrizione). Queste misure non consentono tuttavia di risparmiare sul personale, poiché il Casellario giudiziale svizzero sarà confrontato con un numero maggiore di sentenze comunicate (in seguito a un migliore scambio internazionale dei dati).
− In futuro dovranno essere iscritte in VOSTRA anche le sentenze contro le
imprese. Nel complesso il loro numero sarà comunque esiguo (in particolare a livello federale).
− Già oggi, prima di iscrivere la sentenza, vanno eseguiti accertamenti accurati
dell’identità per poter iscrivere correttamente nel sistema i rispettivi dati (cfr. l’obbligo esplicito all’art. 11 cpv. 3). L’adempimento di questi obblighi comporta un certo onere, ma non dovrebbe però ripercuotersi sul personale.
L’iscrizione di dati automaticamente verbalizzati secondo l’articolo 24 fa presupporre che in futuro il Casellario giudiziale svizzero riceverà più richieste di esercizio del diritto di accesso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati di cui agli articoli 59 e 101. Poiché tali dati sono comunicati soltanto presso la sede del Casellario giudiziale svizzero e il viaggio a Berna comporta un certo onere per gli interessati, il numero di richieste non dovrebbe essere eccessivo. Vi è d’attendersi la creazione di al massimo un posto supplementare presso il Casellario giudiziale svizzero.
I costi a carico del Casellario giudiziale svizzero per il rilascio di estratti per privati riguardanti le imprese dovrebbero essere coperti dai rispettivi emolumenti. Per la creazione di tali estratti sono previsti al momento da uno a due nuovi posti di lavoro.
L’assegnazione di nuovi diritti di accesso offre alle rispettive autorità soprattutto una base di dati più affidabile e porta così a decisioni migliori dal punto di vista qualitativo. Ciò non determina di regola però risparmi consistenti:
− Al contrario, l’assegnazione di nuovi diritti di accesso determina un numero
maggiore di nuovi utenti (in particolare dovuto al collegamento dei servizi cantonali di polizia). Ne risulta un onere maggiore per la gestione degli utenti da parte del Casellario giudiziale svizzero. L’attivazione dei rispettivi profili ha un impatto limitato; richiede invece tempo la verifica delle singole richieste di col-