Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 125Fedlex · Rapporto esplicativo

Allegato n. 4 (modifiche della LRVC)

In futuro le sentenze penali necessarie per la ripartizione di valori patrimoniali confiscati saranno comunicate trasmettendo automaticamente le informazioni attraverso VOSTRA (cfr. art. 63). Le confische comunicate finora facevano parte di una sentenza penale, che andava comunque iscritta. Per affrontare l’improbabile eventualità che venga pronunciata una decisione di confisca indipendente, si propone di mantenere l’attuale obbligo di comunicazione all’articolo 6 capoverso 1 LRVC, limitandolo tuttavia alle decisioni di confisca indipendenti. L’articolo 8a LRVC disciplina la durata della conservazione e l’archiviazione, creando inoltre la base legale per la raccolta di decisioni del servizio incaricato della ripartizione in seno all’UFG (comprendente sentenze penali e quindi dati personali degni di particolare protezione). I dati del casellario giudiziale possono essere comunicati soltanto nei casi in cui il loro ulteriore trattamento è chiaramente disciplinato.

Allegato n. 5 (modifiche del Codice penale militare)

Le disposizioni del Codice penale militare riferite al casellario giudiziale vanno abrogate e inserite – per quanto opportuno – nella legge sul casellario giudiziale. L’articolo 226 capoverso 1 CPM è integrato nell’articolo 17 capoverso 1 lettera c numero 1. Il rinvio generale alle disposizioni in materia di casellario giudiziale del Codice penale, contenuto nell’articolo 226 capoverso 2 CPM, non va ripreso nella nuova legge. Lo stesso vale per il numero 2 delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 (visto che la nuova legge sul casellario giudiziale ha le proprie disposizioni transitorie all’articolo 107).

Allegato n. 6 (modifiche della legge sul servizio civile)

I diritti di accesso a VOSTRA dell’organo federale preposto all’esecuzione del servizio civile sono disciplinati agli articoli 48 lettera b e 52 lettera f (cfr. quanto esposto supra). La legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (LSC; RS 824.0) va modificata di conseguenza:

− Negli articoli 12 capoverso 2 e 19 capoverso 3 LSC sono stati stralciati i rinvii

alle attuali disposizioni in materia di casellario giudiziale. Al loro posto è stato inserito soltanto un rinvio generico alla legge sul casellario giudiziale, che lascia spazio a future modifiche.

− Nell’articolo 19 capoverso 3 LSC è inoltre stato stralciato l’obbligo di ottenere

il consenso dell’interessato poiché tale requisito non è richiesto in nessun’altra disposizione del diritto sul casellario giudiziale (cfr. quanto illustrato ad art. 48 lett. b).

− In futuro il consenso dell’interessato sarà necessario soltanto per chiedere

informazioni complementari ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 lettera b LSC, ragion per cui l’articolo 19 capoverso 5 LSC si riferisce esclusivamente ai casi previsti in tale disposizione.