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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine
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Fonte dei dati: Stabilimenti ospedalieri, case per
partorienti, istituti che dispensano cure ambulatoriali
Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria
Data della rilevazione: –
Periodicità: Annuale
Partecipanti all’esecuzione: Cantoni
Disposizioni speciali: I Cantoni provvedono all’esecuzione
della rilevazione nel loro territorio. Essi comunicano all’UST la creazione e la chiusura di stabilimenti.
Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni LAMal, oltre ai dati statistici sono rilevati anche dati amministrativi. Questi dati, raccolti in virtù dell’articolo 22a capoverso 1 LAMal (RS 832.10), sono pubblicati dall’UFSP secondo i fornitori di prestazioni (art. 31 OAMal;
RS 832.102) e resi disponibili ai destinatari di cui all’articolo 22a capoverso 3 LAMal.
63. Rilevazione tematica sulla salute: Indagine sulla salute in Svizzera (ISS)
Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed
economiche, stato di salute, abitudini di vita e comportamento in materia di salute, prevenzione, handicap e disturbi della salute, offerta e ricorso alle prestazioni dei sistemi sanitario e sociale, condizioni assicurative e sicurezza sociale; numero di assicurato AVS