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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine

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Fonte dei dati: Stabilimenti ospedalieri, case per

partorienti, istituti che dispensano cure ambulatoriali

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria

Data della rilevazione: –

Periodicità: Annuale

Partecipanti all’esecuzione: Cantoni

Disposizioni speciali: I Cantoni provvedono all’esecuzione

della rilevazione nel loro territorio. Essi comunicano all’UST la creazione e la chiusura di stabilimenti.

Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni LAMal, oltre ai dati statistici sono rilevati anche dati amministrativi. Questi dati, raccolti in virtù dell’articolo 22a capoverso 1 LAMal (RS 832.10), sono pubblicati dall’UFSP secondo i fornitori di prestazioni (art. 31 OAMal;

RS 832.102) e resi disponibili ai destinatari di cui all’articolo 22a capoverso 3 LAMal.

63. Rilevazione tematica sulla salute: Indagine sulla salute in Svizzera (ISS)

Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica

Oggetto della rilevazione: Caratteristiche sociodemografiche ed

economiche, stato di salute, abitudini di vita e comportamento in materia di salute, prevenzione, handicap e disturbi della salute, offerta e ricorso alle prestazioni dei sistemi sanitario e sociale, condizioni assicurative e sicurezza sociale; numero di assicurato AVS