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Consultazione 2012/120: Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) · 72 pagine

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Oggetto della rilevazione: Dati in forma elettronica tramite la

banca dati centrale «Infostar»

secondo il documento dell’UST «Statistica svizzera del movimento naturale della popolazione (elenco delle caratteristiche dei moduli di rilevazione statistica)»; numero di assicurato AVS

Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale

Fonte dei dati: Uffici dello stato civile, medici,

ostetriche

Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria

Data della rilevazione: –

Periodicità: Permanente

Partecipanti all’esecuzione: Ufficio federale dello stato civile,

autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile

Disposizioni speciali: 1. La notifica delle cause della morte

di un feto avviene in forma elettronica o cartacea da parte del medico o della levatrice direttamente all’UST.

2. L’UST può trasmettere al medico competente le domande di complementi d’informazione presentate da servizi statistici, ricercatori o centri di ricerca. In deroga

all’articolo 11, i moduli di

rilevazione dei nati morti possono essere conservati per ricerche mediche anche una volta terminato il loro trattamento.

3. Stato di salute dei nati vivi