Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/122: Revisione parziale dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) · 8 pagine
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Art. 1a In generale
La procedura del piano settoriale per le linee ad alta tensione viene disciplinata nel dettaglio con l’aggiunta degli articoli 1b fino a 1d e della rubrica “In generale” nell’articolo 1a.
Finora le nuove linee, di lunghezza non superiore ai due chilometri, che rispettavano tutte le altre condizioni enunciate nella legge potevano essere approvate senza procedura del piano settoriale. Questa rigida delimitazione si rivela però troppo assoluta nella pratica. Infatti, nei casi in cui la lunghezza delle linee supera di poco la lunghezza massima di due chilometri prevista per legge, si deve svolgere la procedura del piano settoriale, anche se le altre condizioni sono soddisfatte e le nuove linee possono essere raggruppate con le infrastrutture esistenti (ad es. linee sotterranee nelle gallerie autostradali). Il limite massimo è ora portato a cinque chilometri, in modo che, nei futuri casi di applicazione, si possa procedere senza procedura del piano settoriale, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni enunciate nelle lettere b e c e la soluzione perseguita, considerata nel suo insieme, appaia come la più ragionevole (ad es. raggruppamento con l’infrastruttura esistente). Ciò rende possibili soluzioni più flessibili e permette una più semplice e rapida realizzazione di tratte di linee.
In futuro, al momento della sostituzione, della modifica e dell’ampliamento delle linee esistenti si esamineranno le possibilità di raggruppamento non solo con altre linee, ma anche con altre infrastrutture (ad es. autostrade). La presente disposizione persegue una maggiore salvaguardia del territorio e una sua utilizzazione efficiente.
I limiti fissi concernenti lo spostamento e l’innalzamento dei pali nel capoverso 3 lettera b nella pratica spesso conducono a soluzioni non adeguate. Può ad esempio accadere che se una parte della linea supera di poco i limiti stabiliti (50 m in caso di spostamento e 10 m in caso di innalzamento) si debba tuttavia avviare una procedura di piano settoriale per l’intera linea, anche se tutti gli altri criteri nel capoverso 3 sono soddisfatti. In questo caso, tale procedura non apporta però alcun valore aggiunto, anzi rappresenta un ulteriore grande dispendio per i progettisti e le autorità interessate e ritarda inutilmente la realizzazione del progetto. Inoltre, i criteri nelle lettere c - e limitano già sufficientemente gli interventi che possono essere effettuati senza procedura del piano settoriale per cui un ulteriore criterio che fissi limiti massimi per lo spostamento e l’innalzamento dei pali non è di alcuna utilità. La lettera b è pertanto stralciata senza sostituzione a favore di una maggiore flessibilità nella pratica.
La lettera c si riferiva al corridoio della linea esistente, definito dal punto di vista spaziale nella lettera
b. Con l’abrogazione della lettera b ha meno senso continuare a parlare di corridoio della linea esistente. La nuova formulazione garantisce, invece, che i conflitti prevedibili nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani possano essere risolti.
Nel capoverso 4 viene solo sostituita l’espressione «Ufficio federale» con l’acronimo «UFE» (cfr. Sostituzione di un’espressione, pag. 2).
Il capoverso 5 definisce l’UFE autorità direttice della procedura del piano settoriale.
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