Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/122: Revisione parziale dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) · 8 pagine
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Art. 1b Informazioni preliminari e preparazione della procedura del piano settoriale
Finora l’ordinanza non conteneva alcuna disposizione relativa alla procedura del piano settoriale per la determinazione di un corridoio per le linee elettriche. In occasione della revisione parziale tale procedura viene disciplinata nel dettaglio. In questo modo si eliminano le incertezze, si snellisce la procedura e, quindi, si velocizza la determinazione del corridoio. I richiedenti sono tenuti a informare tempestivamente l’Ufficio federale dei progetti, la cui necessità è emersa dalla valutazione del proprio bisogno e che sono contemplati nella pianificazione pluriennale del gestore di rete. Tali progetti vengono anche integrati nel piano settoriale in qualità di informazioni preliminari (cpv. 1). Non appena viene a conoscenza del progetto, l’UFE stabilisce l’ulteriore procedura nell’ambito di una convenzione di collaborazione, insieme all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), i Cantoni interessati e il richiedente. Si procede anche a stabilire le competenze per l’organizzazione delle singole fasi della procedura, un calendario e gli obiettivi di un primo piano per l’area in questione. Un elemento centrale di questa convenzione di collaborazione è la prescrizione sul coinvolgimento dei Comuni in questo processo (cpv. 2). Infine, il richiedente presenta all’UFE i documenti relativi ai possibili corridoi di fattibilità. Nell’individuazione di tali corridoi, si deve perseguire un’efficiente utilizzazione del territorio e si deve esaminare il potenziale di ottimizzazione esistente, come ad esempio il raggruppamento con altre infrastrutture, il potenziale di aggregazione con le linee esistenti, nonché le possibilità di compensazione a diversi livelli di tensione mediante interramento delle linee a livelli di tensione più bassi (cpv. 3). I documenti pervenuti sono trasmessi agli Uffici rappresentati nella Conferenza sull’assetto del territorio (CAT), che entro due mesi devono presentare un primo parere (cpv. 4).
Art. 1c Inizio della procedura del piano settoriale e risultato intermedio
La vera e propria procedura del piano settoriale inizia con l’istituzione di un gruppo di accompagnamento specifico al progetto da parte dell’UFE. In tale gruppo hanno ciascuno un proprio rappresentante: l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom), l’ESTI, un’organizzazione di protezione dell’ambiente attiva a livello nazionale, il richiedente e i Cantoni interessati. Se opportuno, vengono coinvolti anche altri Uffici federali (cpv. 1), come ad esempio l’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Se necessario per la decisione, può anche essere esperita un’ispezione(cpv. 2). In seguito, il gruppo di accompagnamento si accorda su un’area che lasci al richiedente un sufficiente margine per l’elaborazione di diverse varianti di corridoio (ad es. variante con interramento di segmenti di tratta) (cpv. 3). L’UFE conduce la procedura di audizione e consultazione della popolazione in merito alla proposta del gruppo di accompagnamento e chiede al Consiglio federale di determinare il territorio oggetto di pianificazione quale “dato acquisito”. (cpv. 4).
Art. 1d Determinazione del corridoio di fattibilità
Di regola, il richiedente presenta all’UFE i documenti di almeno due varianti di corridoio. Nell’elaborazione delle varianti, i Cantoni interessati devono essere coinvolti tempestivamente. L’UFE stabilisce in una direttiva i requisiti che la documentazione deve rispettare e elabora uno schema per la valutazione delle varianti di corridoio da impiegare quando il gruppo di accompagnamento non riesce ad accordarsi su una variante in presenza di due varianti di pari livello (cpv. 1). Non appena riceve la documentazione completa, l’UFE la invia entro 30 giorni al gruppo di accompagnamento, che entro tre mesi formula una raccomandazione destinata all’UFE (cpv. 2). Al più tardi sei mesi dopo la ricezione della documentazione completa viene avviata la procedura di audizione e di partecipazione secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (cpv. 3). Si procede in seguito alla consultazione degli Uffici. Entro due mesi dal termine di questa procedura, l’Ufficio chiede al Dipartimento (cfr. art. 21 cpv. 4 ordinanza sulla pianificazione del territorio) o al Consiglio federale (cpv. 4) di determinare il corridoio di fattibilità.
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