Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/122: Revisione parziale dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) · 8 pagine
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Modifiche del diritto vigente:
Ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte:
Art. 7 cpv. 5
L’aggiunta del capoverso 5 permette di richiedere un anticipo delle spese per attività soggette a tassazione alle persone con domicilio o sede all’estero. Si intende così evitare il mancato pagamento delle tasse dovute e l’eventuale avvio di una dispendiosa procedura d’esecuzione all’estero. Inoltre, da accertamenti giuridici dell’ESTI risulta che in certi Paesi il credito relativo alla tassa non può essere imposto.
Art. 8 cpv. 1, 4 e 7
L’espressione «valore dell’impianto» nell’articolo 8 non è corretta ed è sostituita con l’espressione «costi di costruzione». Nei suoi moduli per le domande d’approvazione dei piani, l’ESTI impiega già da tempo l’espressione «costi di costruzione».
Anche quando una domanda è respinta o stralciata in quanto priva di oggetto, l’ESTI si ritrova a dover affrontare spese talvolta considerevoli. Per poter coprire i costi che ne derivano, l’Ispettorato deve poter prelevare una tassa calcolata in funzione del dispendio effettivo.
Art. 9 cpv. 1
In singoli casi, l’importo massimo della tassa previsto (1500 franchi) non copre più tutti i costi in cui l’ESTI incorre nello svolgimento delle sue attività. Il trattamento delle singole domande può essere molto dispendioso, in particolare quando si deve valutare se una formazione in elettronica conseguita all’estero ha un’equivalente in Svizzera. Per questo motivo, l’importo massimo della tassa viene innalzato a 3000 franchi. Tale importo è però raggiunto solo in pochi casi molto dispendiosi.
Ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT):
Allegato n. 2 lett. c n. 11 e n. 4
Viene precisato il numero 11 della lettera c: solo gli impianti elettrici alimentati da impianti per la produzione in proprio senza raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione sottostanno ai controlli periodici che vengono effettuati ogni 10 anni (il cosiddetto servizio isolato). Tale adeguamento corrisponde alla prassi comune dell’ESTI2.
L’innalzamento della soglia per l’approvazione dei piani degli impianti di produzione di energia a 30 kVA richiede l’aggiunta di un ulteriore numero (4) nell’allegato. Per poter continuare a garantire un elevato standard di sicurezza tecnica anche dopo la soppressione dell’obbligo di presentare un progetto, detti impianti vengono sottoposti all’obbligo di controllo periodico come tutti gli altri impianti elettrici a bassa tensione. Il periodo di controllo corrisponde allo stesso dell’edificio su cui oppure in cui l’impianto è installato. Il proprietario di un impianto di produzione di energia è ora tenuto ad inoltrare un rapporto di sicurezza da parte di un organo di controllo indipendente all’autorità preposta al controllo ai sensi dell’articolo 35 OIBT dopo la messa in servizio o dopo il controllo di collaudo. Inoltre, questi impianti per la produzione in proprio ora devono essere sottoposti a un controllo da parte di un organo
2 Cfr. comunicazione ESTI sugli impianti fotovoltaici, Bulletin Electrosuisse/VSE 3/2010, pag. 63 seg.: http://www.esti.admin.ch/it/dokumentation_mitteilungen_niv_nin_archiv_2010.htm 7/8 C:\Program Files\FileNet\IDM\Cache\2013021211015900001\Erläuternder Bericht VPeA_Anhörung_it.doc