Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/122: Revisione parziale dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) · 8 pagine

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l’esecuzione della procedura d’approvazione dei piani è inutile e causa un grande dispendio sia per il richiedente che per le autorità responsabili dell’approvazione. In futuro, le misure di manutenzione potranno essere attuate rapidamente e senza trafile burocratiche (cpv. 1). In linea di principio, tutti i lavori destinati a garantire l’esercizio di un impianto nella misura autorizzata rientrano tra i «lavori di manutenzione». Il capoverso 2 ne contiene una lista non esaustiva.

Art. 10 cpv. 1

Secondo la disposizione nell’articolo 10 capoverso 1 attualmente vigente, la costruzione di un impianto può iniziare soltanto quando la decisione d’approvazione dei piani è passata in giudicato. La legittimità dell’analoga formulazione dell’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1) è stata messa in dubbio dal Tribunale federale nella DTF 133 II 130. Il criterio della forza di cosa giudicata non sarebbe determinate per l’eseguibilità di una decisione. Si può pertanto dare inizio alla costruzione di un impianto anche in presenza di procedure di ricorso pendenti, segnatamente se al rimedio giuridico è stato revocato l’effetto sospensivo o la domanda per ristabilirlo è stata respinta. Si rinuncia pertanto a porre la forza di cosa giudicata come condizione per l’inizio dei lavori di costruzione, preferendo una soluzione flessibile, come nell’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza sugli impianti a fune (RS 743.011). Nei casi non controversi (nessuna obiezione da parte delle autorità federali o cantonali; nessun ricorso o ricorso ritirato a seguito di un accordo tra gli opponenti e il richiedente che ha fatto venire meno l’oggetto del contendere), le autorità preposte all’autorizzazione potranno autorizzare l’inizio immediato dei lavori di costruzione che non implicano alcuna modifica irreversibile. Qualora non dovesse esserci alcuna opposizione, non ci si dovranno attendere neanche ricorsi. Infatti, secondo l’articolo 16f della legge sugli impianti elettrici (RS 734.0), chi non fa opposizione durante il termine di deposito dei piani è escluso dal seguito della procedura. Anche la legge sulla protezione dell`ambiente (art. 55d) e la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 12e) prevedono la possibilità di dare inizio ai lavori di costruzione anche prima della fine della procedura. In assenza di opposizioni, un impianto può pertanto essere realizzato più rapidamente.

Art. 17a Disposizioni transitorie relative alla modifica del …

Con questa disposizione viene chiaramente stabilito che le procedure settoriali inoltrate secondo le prescrizioni previgenti e la cui procedura è ancora in corso non devono essere ricominciate dall’inizio. Anche gli atti procedurali prescritti dalla modifica della presente ordinanza non devono essere recuperare successivamente.

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